Energy manager: differenze tra le versioni

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Si tratta di un profilo di alto livello, con competenze manageriali, tecniche, economico-finanziarie, legislative e di comunicazione che supporta i decisori aziendali nelle politiche e nelle azioni collegate all'energia. La figura dell'energy manager è fondamentale per supportare le imprese nell'attuare politiche di riduzione dei consumi energetici – e dunque dei costi – e nel tenere conto in modo efficiente dell'energia in tutte le fasi della produzione o della gestione degli edifici.
 
La [http://www.fire-italia.org FIRE] – Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia – gestisce dal 1992 su incarico del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) le nomine degli energy manager ai sensi della legge 10/1991. La Federazione pubblica le statistiche ufficiali sugli energy manager in Italia e ne promuove il ruolo attraverso molteplici iniziative di tipo informativo, formativo, di analisi del mercato e di supporto istituzionale<ref>I primi tre capoversi della descrizione sono tratti dal sito istituzionale FIRE dedicato agli energy manager: http://em.fire-italia.org.</ref>.
 
Relativamente ai compiti affidati dalla legge all'energy manager, questo è quanto prescrive l'art. 19 della legge 10/1991 al comma 3: "''I responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici In funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2'' [ossia i dati comunicati alla FIRE all'atto della nomina]".
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La nomina di legge è annuale e va inviata alla FIRE entro il 30 aprile. Nel 2014 sono pervenute 1.532 nomine di energy manager da soggetti<ref>I soggetti obbligati sono imprese, enti, consorzi, associazioni, etc. La definizione è sostanzialmente onnicomprensiva e mira ad assicurare che tutti i grandi consumatori di energia abbiano una figura responsabile di gestire i consumi e promuovere interventi di efficientamento energetico. </ref> obbligati e 656 da soggetti non obbligati. La FIRE pubblica ogni anno l'[http://em.fire-italia.org/?cat=16 elenco degli energy manager nominati]. La mancata nomina, oltre ad essere sanzionabile<ref>La mancata nomina è punibile, in base all'art. 34 della legge 10/1991, con una sanzione compresa fra 5.164,57 e 51.645,69 euro. Va però detto che tali sanzioni non sono mai state comminate. In compenso nel 2015 si è svolta la prima indagine della Corte dei conti su un ente pubblico per verificare il danno erariale collegato alla mancata nomina [fonte: FIRE].</ref>, impedisce l'accesso diretto allo schema dei certificati bianchi<ref>Il [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102!vig= D.Lgs. 102/2014] prevede inoltre che da luglio 2016 sia necessario un EGE certificato. </ref>, ai sensi del [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_Certificati_bianchi_28_dicembre_2012.pdf D.M. 28 dicembre 2012].
 
Gli energy manager nominati possono essere dipendenti (opzioni di gran lunga più comune per le grandi imprese) o unconsulenti consulente esternoesterni (opzione più comune per soggetti di media e piccola dimensione, dove è più difficile trovare in organico persone con le competenze richieste)<ref>Va precisato che la circolare 18 dicembre 2014 non richiede particolari requisiti professionali o competenze, ma precisa all'art. 18 della nota allegata:
 
"''Il Responsabile si configura come una figura con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza.''
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Questo si traduce in un ruolo differente a seconda delle caratteristiche dimensionali della struttura considerata:
* nel caso di un’organizzazione complessa, l’energy manager sarà preferibilmente un dirigente alla guida di un gruppo di persone di estrazione prevalentemente tecnica;
* nel caso di aziende ed enti di piccole dimensioni si tratterà oin genere di un consulente esterno con competenze tecniche in energy management;
* nel caso di una residenza, non essendo pensabile un consulente dedicato a causa dei costi, la funzione può essere svolta da reti di supporto (e.g. associazioni di consumatori, punti energia e agenzia, etc.) o da chi rilascia la certificazione energetica.
Nell’ultimo caso si tratta più propriamente di un energy auditor che non di un energy manager, mancando la parte di gestione. Anche nel secondo caso la parte gestionale sarà limitata, seppure presente (e.g. la contabilità energetica e la predisposizione di studi di fattibilità sono in genere compiti del professionista, ma difficilmente un consulente potrà interferire sulle procedure interne aziendali), ma può aver senso parlare di energy manager.