Energy manager: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Aggiunta riferimento bibliografico e piccole migliorie.
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
{{P|elogiativa, localistica e troppo troppo troppo a misura della relativa associazione di categoria italiana|economia|novembre 2015}}
L''''energy manager''' è una figura professionale di alto profilo – in Italia collegata a un obbligo di [[legge]] per i grandi consumatori – ilche cuivede compitotra èi analizzarepropri compiti principali l'analisi, monitorareil monitoraggio e ottimizzare l'ottimizzazione dell'uso dell'energia delle imprese e degli enti, pubblici o privati, consentendo così di conseguire benefici economici, energetici, ambientali e legati alla produzione di beni e servizi. Negli ultimi anni il ruolo dell'energy manager è cresciuto, andandosi a integrare con l'acquisto di combustibili e vettori energetici (elettricità, gas naturale, etc.), l'adozione della metodologia LCCA (life cycle cost analysis)<ref>Per una definizione di LCCA in ambito energetico: [http://www.fire-italia.org/category/energy-management/lcca/ http://www.fire-italia.org/category/energy-management/lcca.]</ref> per l'acquisto di prodotti e servizi, la gestione di contratti a prestazioni garantite (EPC)<ref>Per maggiori informazioni sui contratti di rendimento energetico (EPC): http://www.transparense.eu/it/epc-domande-risposte/cose-lepc.</ref>, l'integrazione della gestione delle risorse con il core business dell'impresa o dell'ente, la definizione e gestione di campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale. L'energy manager assume inoltre un ruolo chiave nel sistema di gestione dell'energia, per le organizzazioni certificate [[UNI CEI EN ISO 50001:2011|ISO 50001]].
 
==L'energy manager e la legge 10/1991 in Italia==
Riga 7:
Si tratta di un profilo di alto livello, con competenze manageriali, tecniche, economico-finanziarie, legislative e di comunicazione che supporta i decisori aziendali nelle politiche e nelle azioni collegate all'energia. La figura dell'energy manager è fondamentale per supportare le imprese nell'attuare politiche di riduzione dei consumi energetici – e dunque dei costi – e nel tenere conto in modo efficiente dell'energia in tutte le fasi della produzione o della gestione degli edifici.
 
Relativamente ai compiti affidati dalla legge all'energy manager, questo è quanto prescrive l'art. 19 della legge 10/1991 al comma 3: "''I responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici In funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2'' [ossia i dati comunicati alla FIRE all'atto della nomina]".
La [http://www.fire-italia.org FIRE] – Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia – gestisce dal 1992 su incarico del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) le nomine degli energy manager ai sensi della legge 10/1991. La Federazione pubblica le statistiche ufficiali sugli energy manager in Italia e ne promuove il ruolo attraverso iniziative di tipo informativo, formativo, di analisi del mercato e di supporto istituzionale<ref>I primi tre capoversi della descrizione sono tratti dal sito istituzionale FIRE dedicato agli energy manager: http://em.fire-italia.org.</ref>.
 
La nomina di legge è annuale e va inviata alla FIRE entro il 30 aprile. Nel 2014 sono pervenute 1alla [http://www.532 nomine di energy manager da soggetti<ref>I soggetti obbligati sono imprese, enti, consorzi, associazioni, etcfire-italia.org/ LaFIRE] – definizioneFederazione èitaliana sostanzialmenteper onnicomprensival'uso erazionale miradell'energia ad assicurare che tuttigestisce iistituzionalmente grandile nomine consumatoridegli dienergy energiamanager abbianoai unasensi figuradella responsabilelegge di gestire i consumi e promuovere interventi di efficientamento energetico. <10/ref> obbligati1991 e 656 da soggetti non obbligati. La FIRE pubblica ogni annoannualmente l'[http://em.fire-italia.org/?cat=16 elenco degli energy manager nominati]<ref>L'elenco non attesta le competenze o capacità degli energy manager indicati, ma solo il fatto che sono stati nominati. Non va confuso con un albo professionale di categoria (che non è previsto e non esiste).</ref>. Nel 2014 sono state 1.532 le nomine di energy manager da parte di soggetti<ref>I soggetti obbligati sono imprese, enti, consorzi, associazioni, etc. La definizione è sostanzialmente onnicomprensiva e mira ad assicurare che tutti i grandi consumatori di energia abbiano una figura responsabile di gestire i consumi e promuovere interventi di efficientamento energetico. </ref> obbligati e 656 quelle da parte di soggetti non obbligati. La mancata nomina, oltre ad essere sanzionabile<ref>La mancata nomina è punibile, in base all'art. 34 della legge 10/1991, con una sanzione compresa fra 5.164,57 e 51.645,69 euro. Va però detto che tali sanzioni non sono mai state comminate. In compenso nel 2015 si è svolta la prima indagine della Corte dei conti su un ente pubblico per verificare il danno erariale collegato alla mancata nomina [fonte: FIRE].</ref>, impedisce l'accesso diretto allo schema dei certificati bianchi<ref>Il [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102!vig= D.Lgs. 102/2014] prevede inoltre che da luglio 2016 sia necessario un EGE certificato. </ref>, ai sensi del [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_Certificati_bianchi_28_dicembre_2012.pdf D.M. 28 dicembre 2012].
Relativamente ai compiti affidati dalla legge all'energy manager, questo è quanto prescrive l'art. 19 della legge 10/1991 al comma 3: "''I responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici In funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2'' [ossia i dati comunicati alla FIRE all'atto della nomina]".
 
La nomina di legge è annuale e va inviata alla FIRE entro il 30 aprile. Nel 2014 sono pervenute 1.532 nomine di energy manager da soggetti<ref>I soggetti obbligati sono imprese, enti, consorzi, associazioni, etc. La definizione è sostanzialmente onnicomprensiva e mira ad assicurare che tutti i grandi consumatori di energia abbiano una figura responsabile di gestire i consumi e promuovere interventi di efficientamento energetico. </ref> obbligati e 656 da soggetti non obbligati. La FIRE pubblica ogni anno l'[http://em.fire-italia.org/?cat=16 elenco degli energy manager nominati]<ref>L'elenco non attesta le competenze o capacità degli energy manager indicati, ma solo il fatto che sono stati nominati. Non va confuso con un albo professionale di categoria (che non è previsto e non esiste).</ref>. La mancata nomina, oltre ad essere sanzionabile<ref>La mancata nomina è punibile, in base all'art. 34 della legge 10/1991, con una sanzione compresa fra 5.164,57 e 51.645,69 euro. Va però detto che tali sanzioni non sono mai state comminate. In compenso nel 2015 si è svolta la prima indagine della Corte dei conti su un ente pubblico per verificare il danno erariale collegato alla mancata nomina [fonte: FIRE].</ref>, impedisce l'accesso diretto allo schema dei certificati bianchi<ref>Il [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102!vig= D.Lgs. 102/2014] prevede inoltre che da luglio 2016 sia necessario un EGE certificato. </ref>, ai sensi del [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_Certificati_bianchi_28_dicembre_2012.pdf D.M. 28 dicembre 2012].
 
Gli energy manager nominati possono essere dipendenti (opzioni di gran lunga più comune per le grandi imprese) o consulenti esterni (opzione più comune per soggetti di media e piccola dimensione, dove è più difficile trovare in organico persone con le competenze richieste)<ref>Va precisato che la circolare 18 dicembre 2014 non richiede particolari requisiti professionali o competenze, ma precisa all'art. 18 della nota allegata: "''Il Responsabile si configura come una figura con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza.'' ''Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di gestione dell’energia, come definito dalla norma ISO 50001 e si configura come una funzione dirigenziale o comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo.'' ''Il Responsabile può essere un professionista esterno di adeguata esperienza, qualora non sia possibile individuare una figura interna dotata di competenze adeguate o che abbiano sufficiente disponibilità temporale per svolgere al meglio la funzione di gestione razionale dell’energia.''" 
Riga 69 ⟶ 67:
 
==Settori principali di intervento==
Gli energy manager sono attivi innei tutti idiversi macro settori: agricoltura, industria, trasporti e terziario.
 
Fra i soggetti obbligati, il settore con il maggiore numero di nominati (dati FIRE 2014) è l'industria, con 576 energy manager (395 nel manifatturiero). Seguono il terziario con 379 nomine, i trasporti con 306, la P.A. con 148, i servizi energetici con 65 e l'agricoltura con 58.
Riga 90 ⟶ 88:
* attività di servizi rivolti agli edifici,
* P.A. e difesa,
* raccolta, trattamento e fornitura di acqua,
* telecomunicazioni,
* sanità,
Riga 108 ⟶ 106:
== Bibliografia ==
* La voce sugli energy manager è stata scritta attingendo prevalentemente al sito e alle pubblicazioni della [http://www.fire-italia.org FIRE] – Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia – che dal 1992 gestisce a titolo non oneroso su incarico del Ministero dello sviluppo economico le nomine degli energy manager ai sensi della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e promuove il ruolo di tale figura in Italia e a livello internazionale. Per maggiori informazioni sulla figura dell'energy manager: http://em.fire-italia.org.
* D. Di Santo, "[http://www.dariodisanto.com/energy-manager-2-0/ Energy manager 2.0]", E7 del 21 ottobre 2015 (da questo articolo è stata tratta la parte in "Evoluzione del ruolo")
* J. Giliberto, "[http://www.dariodisanto.com/wp-content/uploads/2015/04/2015-04-energy-manager-sole24.jpeg L'energy manager taglia la bolletta (ma nella pa spesso non è nominato)]", Il Sole 24 Ore del 28 aprile 2015
* D. Di Santo, "[http://www.dariodisanto.com/energy-manager-italian-experience/ Energy manager: the Italian experience]", IAEE international conference “Sustainable energy policy and strategy for Europe” proceedings, 2014