Patti Lateranensi: differenze tra le versioni
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Presero il nome del palazzo di [[San Giovanni in Laterano]] in cui avvenne la firma degli accordi, che furono negoziati tra il [[cardinale Segretario di Stato]] [[Pietro Gasparri]] per conto della [[Santa Sede]] e il [[primo ministro]] [[Benito Mussolini]] per conto del [[Regno d'Italia]].
Il rapporto tra Stato e Chiesa era precedentemente disciplinato unilateralmente dalla cosiddetta «[[legge delle Guarentigie]]», approvata dal [[Parlamento del Regno d'Italia|Parlamento italiano]] il 13 maggio [[1871]] dopo la [[presa di Roma]]. La legge delle Guarentigie non venne mai riconosciuta dai Pontefici, da [[Papa Pio IX|Pio IX]] in poi; la somma stanziata anno per anno dal governo italiano venne conservata in un apposito conto, in attesa di concludere un accordo con la Santa Sede.
==Il contenuto dei Patti==
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il ''Trattato'' che riconosceva l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano; la Convenzione Finanziaria che prevedeva un risarcimento di 750 milioni di lire a beneficio della Chiesa; e il ''Concordato'' che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa e il Governo (prima d'allora, cioè dalla nascita del [[Regno d'Italia]], sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»). La "Convenzione Finanziaria" regolava le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a causa delle leggi eversive.
È stata {{chiarire|poi|quando?}} prevista l'esenzione, al nuovo Stato denominato «Città del Vaticano», dalle tasse e dai dazi sulle merci importate e il risarcimento di "'' 750 milioni di lire e di ulteriori titoli di Stato consolidati al 5 per cento al portatore, per un valore nominale di un miliardo di lire''"<ref>[http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html#CONVENZIONE_FINANZIARIA Patti Lateranensi, Sezione Convenzione Finanziaria su Vatican.va]</ref> per i danni finanziari subiti dallo Stato pontificio in seguito alla fine del potere temporale.
Nel precedente{{chiarire||quale?}} Concordato, nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l'unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all'Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell'indipendenza del Papa da parte dell'Italia.
Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma, cioè il Papa. Il governo italiano acconsentì di rendere le sue leggi sul [[matrimonio]] e il [[divorzio]] conformi a quelle della [[Chiesa cattolica|Chiesa cattolica di Roma]] e di rendere il clero esente dal servizio militare. I Patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento
[[File:Vatican City Map 1929.jpg|upright=1.6|thumb|Mappa della [[Città del Vaticano]] nel [[1929]].]]
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