Località abitata: differenze tra le versioni

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ln Italia il [[Codice della strada]] (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), all'art. 3.lo definisce come un «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da [[strada|strade]], [[piazza|piazze]], [[giardini]] o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada».
 
Sempre in Italia, l'[[Istat]] lo definisce come la località abitata costituita da un «aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall’esistenzadall'esistenza di servizi od esercizi pubblici ([[scuola]], ufficio pubblico, [[farmacia]], [[negozio]] o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sono soliti concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di [[culto]], istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l’esistenzal'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. (omissis)», differenziandolo così dal [[#Nucleo abitato|nucleo abitato]] e dal [[quartiere]], che è contiguo ad altri luoghi di raccolta ed insieme a questi sono parte del centro abitato stesso.
 
Un centro abitato può dare il suo nome ad una [[frazione geografica]].
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== Nucleo abitato ==
 
L'ISTAT definisce il '''nucleo abitato''' come la «località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l’intervallol'intervallo tra casa e casa non superi trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse. Il carattere di nucleo è riconosciuto anche:
*al gruppo di case, anche minimo, vicine tra loro, situate in zona montana, quando vi abitino almeno due famiglie e le condizioni della viabilità siano tali da rendere difficile e comunque non frequenti i rapporti con le altre località abitate (nucleo speciale montano);
*all’aggregatoall'aggregato di case (dirute o non dirute) in zona montana, già sede di numerosa popolazione ed ora completamente o parzialmente disabitato a causa dello spopolamento montano (nucleo speciale montano già nucleo ora spopolato);
*ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche noti nelle diverse regioni con varie denominazioni anche se costituiti da un solo edificio, purché il numero di famiglie in esso abitanti non sia inferiore a cinque (nucleo speciale azienda agricola e/o zootecnica);
*ai conventi, case di cura, colonie climatiche e sanatoriali, orfanotrofi, case di correzione e scuole convitto situati in aperta campagna, anche se abbiano laboratori, servizi ed esercizi interni (nucleo speciale convento, casa di cura, ecc.);