Prestito vitalizio ipotecario: differenze tra le versioni
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Il 6 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 44 del 2 aprile 2015<ref>[http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/21/15G00057/sg Legge 2 aprile 2015, n. 44, Gazzetta Ufficiale] in materia di ''“Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario”''</ref>, integrata tramite il Decreto attuativo n°226 del 22 dicembre 2015<ref>[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-16&atto.codiceRedazionale=16G00024&elenco30giorni=true Decreto Legge 22 dicembre 2015, n. 226, Gazzetta Ufficiale], ''“Regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44”''</ref>, che disciplina il prestito vitalizio ipotecario sostituendo il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203/2005. Tra le modifiche apportate vi è, in primis, l'abbassamento del requisito anagrafico per ottenere un prestito vitalizio, abbassando l'età minima richiesta dai 65 anni agli attuali 60 anni.
Il [[Consiglio di Stato della Repubblica Italiana|Consiglio di Stato]] ha espresso parere positivo dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza in data 8 ottobre 2015.
Il 23 dicembre 2015 il [[Ministero dello sviluppo economico|Ministro dello Sviluppo Economico]] ha firmato il regolamento che definisce le direttive di attuazione del prestito ipotecario vitalizio. Il regolamento attuativo fa riferimento alla legge del 2 aprile 2015, n. 44<ref>[http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/21/15G00057/sg Legge 2 aprile 2015, n. 44, Gazzetta Ufficiale] in materia di ''“Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario”''</ref> e precisa le modalità e i criteri di erogazione del finanziamento, i metodi di pagamento, l'importo del prestito, le spese e gli interessi capitalizzati annualmente. Disciplina, inoltre, i casi e le formalità che comportano una riduzione del valore del mercato dell'immobile.
Il 16 febbraio 2016 la Corte dei Conti ha registrato il regolamento nella Gazzetta Ufficiale ([http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/16/16G00024/sg GU n.38 del 16-2-2016]). Il provvedimento entrerà in vigore il 2 marzo 2016.
==Funzionamento==
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* Immobili edificati su zone concesse dai comuni ex lege n. 167/1962;
* Immobili gravati di ipoteca, fatta salva l'ipotesi di cancellazione dell'ipoteca preesistente.
La nuova normativa ([http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/16/16G00024/sg D.Lgs 22 dicembre 2015, n. 226]), prevede che siano le banche a decidere le diverse tipologie di prestito ipotecario vitalizio e i rispettivi tassi di [[interesse]] da applicare. Sarà infatti possibile concordare con l’istituto di credito, al momento della stipula, le modalità di erogazione e di pagamento degli interessi.
La normativa, introduce una nuova modalità di tutela dei mutuatari permettendo l'intestazione del prestito ad entrambi i richiedenti, anche a conviventi, oltre che ai coniugi. Le banche dovranno, inoltre, garantire [[Trasparenza bancaria|trasparenza]] e certezza dell’importo degli interessi maturati e di tutte le spese a carico del mutuatario.
==Rischi connessi al prodotto==
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