Prestito vitalizio ipotecario: differenze tra le versioni
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Il 6 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 44 del 2 aprile 2015<ref>[http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/21/15G00057/sg Legge 2 aprile 2015, n. 44, Gazzetta Ufficiale] in materia di ''“Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario”''</ref>, integrata tramite il Decreto attuativo n°226 del 22 dicembre 2015<ref>[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-16&atto.codiceRedazionale=16G00024&elenco30giorni=true Decreto Legge 22 dicembre 2015, n. 226, Gazzetta Ufficiale], ''“Regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44”''</ref>, che disciplina il prestito vitalizio ipotecario sostituendo il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203/2005. Tra le modifiche apportate vi è, in primis, l'abbassamento del requisito anagrafico per ottenere un prestito vitalizio, abbassando l'età minima richiesta dai 65 anni agli attuali 60 anni.
Il [[Consiglio di Stato della Repubblica Italiana|Consiglio di Stato]] ha espresso parere positivo dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
Il 23 dicembre 2015 il [[Ministero dello sviluppo economico|Ministro dello Sviluppo Economico]] ha firmato il regolamento che definisce le direttive di attuazione del prestito ipotecario vitalizio. Il regolamento attuativo fa riferimento alla legge del 2 aprile 2015, n. 44<ref>[http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/21/15G00057/sg Legge 2 aprile 2015, n. 44, Gazzetta Ufficiale] in materia di ''“Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario”''</ref> e precisa le modalità e i criteri di erogazione del finanziamento, i metodi di pagamento, l'importo del prestito, le spese e gli interessi capitalizzati annualmente. Disciplina, inoltre, i casi e le formalità che comportano una riduzione del valore del mercato dell'immobile.
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* Al trasferimento, in parte o in tutto, della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia.
* Quando vengono compiuti atti che riducono significativamente il valore dell'immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vanno a gravare sull'immobile stesso.
* Quando vengono compiute omissioni nella cura e nella manutenzione tali da determinare la revoca
* Nel caso in cui siano apportate modifiche
* Qualora altri soggetti, dopo la stipula, prendano residenza
* Nel caso in cui
Qualora, a distanza di 12 mesi dal verificarsi di una di queste tre condizioni, il finanziamento non venisse rimborsato, la banca o l'istituto finanziario che elargisce il finanziamento, può vendere l'immobile al valore di mercato, valore che si decurta del 15% per ogni dodici mesi, sino al momento della vendita.
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* Immobili edificati su zone concesse dai comuni ex lege n. 167/1962;
* Immobili gravati di ipoteca, fatta salva l'ipotesi di cancellazione dell'ipoteca preesistente.
La nuova normativa ([http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/16/16G00024/sg D.Lgs 22 dicembre 2015, n. 226]), prevede che siano le banche a decidere le diverse tipologie di prestito ipotecario vitalizio e i rispettivi tassi di [[interesse]] da applicare. Sarà infatti possibile concordare con
La normativa, introduce una nuova modalità di tutela dei mutuatari permettendo l'intestazione del prestito ad entrambi i richiedenti, anche a conviventi, oltre che ai coniugi. Le banche dovranno, inoltre, garantire [[Trasparenza bancaria|trasparenza]] e certezza
==Rischi connessi al prodotto==
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