Termine (diritto): differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1:
''an''.
▲del termine) l'ordinamento subordina determinati effetti giuridici; la certezza si riferisce al verificarsi dell'evento (il cosiddetto ''an'') non al momento in cui avverrà (il cosiddetto ''quando''). Può così essere un termine il giorno 24 agosto 2011, certo nell'''an'' e nel ''quando'', ma anche il giorno della morte di una determinata persona, incerta nel ''quando'' ma certa nell'
A seconda degli effetti che si producono alla scadenza si parla di:
Riga 10:
* termine ''ordinatorio'' (o ''accelleratorio'') allorché l'ordinamento prevede che un atto debba essere emanato entro la scadenza senza però sanzionare con l'illegittimità l'atto emanato in ritardo (ma prevedendo, di solito, altre conseguenze sanzionatorie, ad esempio a carico della persona che doveva emanare l'atto).
Nei contratti e, in generale, nei negozi giuridici, nonché negli atti amministrativi, il termine, iniziale o finale, può essere fissato dalla volontà delle parti o dalla legge (''termine legale'')
| |||