Contumacia: differenze tra le versioni
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{{Nota disambigua|l'omonimo termine medico|quarantena}}
{{F|procedure giudiziarie|ottobre 2011}}{{L|diritto|luglio 2016|motivo=Tratta solo due casi (Italia e Chiesa cattolica) ben diversi tra loro, dopo una non chiara premessa iniziale non si sa quanto generale.}}{{C|La sezione iniziale a cosa si riferisce? (Visto che non è valida già in uno dei soli ordinmenti casi trattati sotto)|diritto|luglio 2016}}
La '''contumacia''', nel [[diritto]] e specialmente nel [[diritto processuale penale|diritto processuale (penale]] e [[diritto processuale civile|civile)]], indica la condizione di chi – pur avendo l'[[onere]] di [[Costituzione in giudizio|costituirsi]] dinanzi al [[giudice]] che esamina un [[processo (diritto)|processo]] che lo riguardi – omette di farlo.
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== Nella Chiesa cattolica ==
Il diritto penale della [[Chiesa cattolica]] dà al termine contumacia una accezione diversa da quella normalmente intesa nell'ambito civile: il [[diritto canonico]], infatti, intende per contumacia la permanenza del [[reo]] nello stato di [[colpevolezza]]. Secondo il can. 1347 §2 del [[Codice di diritto canonico]], "si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente [[Pentimento (sentimento)|pentito]] del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione ai danni e allo scandalo o almeno abbia seriamente promesso di farlo".
Quindi chi è colpevole di un delitto diventa immediatamente contumace e lo resta fino a quando non siano state adempiute le condizioni sopra descritte, indipendentemente dal fatto che il reo si costituisca o meno davanti all'autorità competente.
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