Contumacia: differenze tra le versioni

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== Nella Chiesa cattolica ==
Il diritto penale della [[Chiesa cattolica]] dà al termine contumacia una accezione diversa da quella normalmente intesa nell'ambito civile: il [[diritto canonico]], infatti, intende per contumacia la permanenza del [[reo]] nello stato di [[colpevolezza]]. Secondo il can. 1347 §2 del [[Codice di diritto canonico]], "si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente [[Pentimento (sentimento)pentimento|pentito]] del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione ai danni e allo scandalo o almeno abbia seriamente promesso di farlo".
 
Quindi chi è colpevole di un delitto diventa immediatamente contumace e lo resta fino a quando non siano state adempiute le condizioni sopra descritte, indipendentemente dal fatto che il reo si costituisca o meno davanti all'autorità competente.