Confronto: differenze tra le versioni

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Il '''confronto''' è un mezzo di [[Prova (diritto)|prova]], utilizzabile sia nel [[processo civile]] che in quello [[processo penale|penale]], che il [[giudice]] può disporre qualora emergano divergenze fra le deposizioni di due o più [[testimonianza|testimoni]].
 
==Nel mondo==
== Il confronto nella giurisprudenza italiana ==
===In Italia===
Nel processo civile, il confronto è regolato dall'articolo 254 del [[Codice di procedura civile]]: ''«Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il [[giudice istruttore]], su [[istanza di parte]] o [[d'ufficio]], può disporre che essi siano messi a confronto.»''
{{vedi anche|Confronto (ordinamento civile italiano)|Confronto (ordinamento penale italiano)}}
 
=== Il confronto ''all'americana'' ===
Nel processo penale, il confronto è previsto ''«fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti»''. Queste persone possono essere gli imputati stessi, le parti processuali, o i testimoni. Non può essere ammesso un confronto fra due soggetti che non abbiano già reso dichiarazioni in precedenza.
L'articolo 212 del [[Codice di procedura penale]] prevede che ''«il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni»''.
 
== Il confronto ''all'americana'' ==
Viene comunemente indicata invece come '''confronto all'americana''' la procedura di riconoscimento di un criminale eseguita sottoponendo una fila di sospettati all'esame visivo di testimoni oculari o delle vittime di un crimine, ponendo questi ultimi al sicuro in un ambiente contiguo, protetti alla vista grazie a un sistema di falsi specchi o di vetri oscurati.
 
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<references/>
 
{{Procedimento penale}}
{{Portale|diritto}}