Contumacia: differenze tra le versioni

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{{F|procedure giudiziarie|ottobre 2011}}{{L|diritto|luglio 2016|motivo=Tratta solo due casi (Italia e Chiesa cattolica) ben diversi tra loro, dopo una non chiara premessa iniziale non si sa quanto generale.}}{{C|La sezione iniziale a cosa si riferisce? (Visto che non è valida già in uno dei soli ordinmenti casi trattati sotto)|diritto|luglio 2016}}
 
La '''contumacia''', nel [[diritto]] e specialmente nel [[diritto processuale penale|diritto processuale (penale)]] e [[diritto processuale civile|civile)]], indica la condizione di chi – pur avendo l'[[onere]] di [[Costituzione in giudizio|costituirsi]] dinanzi al [[giudice]] che esamina un [[processo (diritto)|processo]] che lo riguardi – omette di farlo.
 
Seppure il significato di più diffusa accezione vi includa l'intenzione dell'interessato di non presentarsi, la contumacia in realtà non descrive in sé il grado di [[volontarietà]] della mancata comparizione in aula, ma si limita a constatare la mancata costituzione del soggetto, potendosi avere contumacia anche in difetto di [[notifica]] ed essendosi verificati numerosi casi nei quali il [[convenuto]]/imputato non fosse presente perché non al corrente dell'apertura del procedimento a suo carico, situazione che [[Vizio (diritto)|vizia]] di fatto la regolarità del [[contraddittorio]].