Associazione sovversiva: differenze tra le versioni
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==Ordinamento italiano==
Le cosiddette '''associazione sovversiva''' e le '''associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico''', secondo l'[[ordinamento giuridico]] [[italia]]no, sono quelle associazioni definite dagli articoli 270 e 270 bis del [[Codice penale italiano|codice penale]], come modificati e/o sostituiti dall'articolo 1 della [[legge]] 15 dicembre [[2001]], n.438<ref>Conversione in legge, con modificazioni, del [[decreto-legge]] 18 ottobre [[2001]], n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il [[terrorismo]] internazionale.</ref>, e sono propriamente quelle «''che si propongono il compimento di atti di [[violenza]] con finalità di [[terrorismo]] o di eversione dell'ordine democratico''» (art. 270-bis). L'associazione sovversiva semplice (art. 270) si configura nella seguente formulazione: {{quote|Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. === Cenni storici ===
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