Perduellio: differenze tra le versioni
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La '''''perduellio''''' (termine [[Lingua latina|latino]]) costituisce, nel [[diritto romano]], il delitto contro lo Stato, con contenuto vasto ed eterogeneo, diversamente delineato nel corso dell'evoluzione del [[diritto penale]] [[Roma antica|romano]].
[[Etimologia|Etimologicamente]] il termine ''perduellio'' deriva da ''duellum'' (guerra) ed è ricollegabile a ''perduellis'' (nemico).▼
== Casistica ==
Può essere identificato come l'alto tradimento ed attentato all'ordine costituito dello Stato. La ''perduellio'' ricomprendeva essenzialmente un duplice tipo di ipotesi delittuose:
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Un tribunale speciale, composto dai ''duoviri perduellionis'', si incaricava del processo. La punizione per il colpevole - cui fosse sfavorevole anche la [[provocatio ad populum]] - era in origine, secondo parte della dottrina, l'uccisione a bastonate; altra dottrina afferma che il colpevole venisse decapitato.
▲[[Etimologia|Etimologicamente]] il termine ''perduellio'' deriva da ''duellum'' (guerra) ed è ricollegabile a ''perduellis'' (nemico).
== Voci correlate ==
* [[Giustizia politica]]
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