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In quasi tutte le corporazioni i Giurati erano scelti fra i maestri. Solo in qualche raro mestiere, per esempio i follatori o i fabbricanti di spilli, erano ammessi dei lavoranti come giurati.
Il numero di giurati andava da dodici, presso i panettieri e i ''regrattiers'', a uno solo presso i fabbricanti di serrature di latta o le fabbricanti di coroncine di fiori. La maggior parte dei corpi di mestiere ne contavano due o tre.
I nuovi giurati prestavano giuramento di difendere il mestiere. Il mandato poteva avere una durata anche lunga: tre anni presso gli orefici. Ma, nella maggior parte dei casi, era di un anno. Queste funzioni prendevano molto tempo ed erano indennizzate attraverso un prelievo sulle ammende. Alcuni statuti (quelli dei ''tabletiers'' e dei sellai) prevedevano anche un contributo versato dai maestri<ref>Lespinasse 1879 pp. CXVIII-CXII</ref>.
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