Utente:Lele giannoni/Sandbox: differenze tra le versioni

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L'amministrazione delle comunità operaie, l'iscrizione dei loro regolamenti, la ratificazione della nomina dei loro Giurati, la riscossione delle ammende, il giudizio dei casi più gravi, erano riservati alla competenza del ''Prévôt de Paris'', che agiva in nome del Re.
 
Il Re aveva tuttavia concesso certi mestieri al ''[[Prévôt des marchands de Paris]]'', che possedeva i tre mestiericorpi di mestiere dei misuratori di grano e di capacità, e i mercanti di vino.
 
Altre comunitàcorporazioni erano state concesse dal Re ai Grandi Signori della Corte. Questi Gran Maestri generalmente nominavano i Giurati, riscuotevano il prezzo d'acquisto del mestiere nonché le ammende, e secondo lei corporazionicorpi di mestiere potevano disporre di entrate speciali o di altri privilegi. Il Maresciallo Reale era gran maestro e giustiziere degli artigiani del ferro: fabbri, coltellai, fabbricanti di serrature. Il Cameriere Reale possedeva le corporazioni degli straccivendoli, una parte di quella dei guantai, e divideva con il Gran Ciambellano le arti dei cordovanieri e dei calzolai. Lo stesso Gran Ciambellano divideva a sua volta con il Connestabile di Francia la comunità dei sellai. Gli Scudieri Reali, infine, avevano l'arte dei ciabattini.
 
Fra il personale addetto alla ''[[Maison du roi]]'', il Carpentiere era incaricato dell'amministrazione della giustizia su tutti gli operai che lavoravano il legno. Il Mastro Muratore godeva degli stessi diritti sui muratori, stuccatori, fabbricanti di calcina e scalpellini. Il Mastro Cuoco aveva il diritto di sorveglianza sui mestieri legati al commercio dei viveri<ref>Lespinasse 1879 pp. CXLIV-CLXVIII</ref>.