Notifica: differenze tra le versioni
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La notifica non è un [[obbligo giuridico]] del soggetto che la compie, ma è al contrario un [[onere]] che gli è imposto per poter azionare la propria pretesa.
Con la notifica perfettamente avvenuta, si [[presunzione|presume]] che l'[[atto]] sia stato portato a conoscenza del destinatario.
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La notifica è regolamentata dall'articolo 137 [[Codice Procedura Civile]] e seguenti.
La notifica di un [[atto]] in italia può avvenire in diversi modi:
E' quella prevista dall''''articolo 138''' del [[Codice di Procedura Civile]], avviene quando l'ufficile giudiziario consegna personalmente nelle mani del soggetto destinatario l'atto ovunque lo trovi nell'ambito della propria circoscrizione. Pertanto, ad esempio, tale consegna può avvenire anche in un locale pubblico o per la pubblica via. Qualora il destinatario rifiuti di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne darà atto nella relazione, e la notificazione si considererà fatta in mani proprie.
E' quella prevista dall''''articolo 139''' del [[Codice di Procedura Civile]], avvine quando non sia possibile la notificazione ex articolo 138.
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Quando non e' noto il comune di [[residenza]], la notificazione si fa nel comune di [[dimora]], se anche questa è sconosciuta, nel comune di domicilio, osservando quando sia possibile le disposizioni precedenti.
E' quella prevista dall''''articolo 140''' del [[Codice di Procedura Civile]], avviene quando, a causa della impossibilità di eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate dagli articoli 138 e 139, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggendo avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e dandogliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
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