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Gli accordi prevedono reciproche concessioni per evitare possibili contrasti tra diritto civile e diritto canonico e riguardano ambiti sia religiosi che temporali. Agli Stati viene talvolta concesso un potere di veto sulla nomina di vescovi o la restrizione di alcune libertà di culto, mentre alla Chiesa possono essere riconosciuti privilegi economici (sussidi diretti o sostegno alle opere di culto) o particolari diritti per i fedeli laici o per il clero (quali la possibilità di obiezione di coscienza rispetto a leggi che impongano comportamenti contrari alla morale cattolica). Dopo il [[Concilio Vaticano II
==Concordati celebri==
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