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Altra caratteristica del ''contractus'' romano, venuta meno nell'attuale diritto privato, è la ''tipicità'': il diritto romano classico non conosceva una figura generale di contratto, ma singoli tipi di contratto, ciascuno con un proprio nome e tutelato da un'apposita [[azione (diritto)|azione]]; la tipicità, pur se in vario modo attenuta (si pensi all'''[[actio praescriptis verbis]]''), si mantenne in epoca postclassica e giustinianea. Negli ordinamenti contemporanei, invece, si è affermata una figura generale di contratto, anche se numerosi ordinamenti presentano, in aggiunta alla disciplina generale del contratto, specifiche discipline, solitamente mediante [[norma dispositiva|norme dispositive]], per determinati ''tipi contrattuali'', che possono essere visti come altrettanti modelli di operazioni economiche attuate attraverso un contratto.
 
== DescrizioneCaratteristiche ==
Nonostante la nozione non sia definita allo stesso modo in tutti gli [[ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]]; c'è però un elemento comune in tutte le definizioni: l'[[convenzione (diritto)|accordo]] tra due o più [[soggetto di diritto|soggetti]] (le ''parti'' del contratto) per produrre effetti giuridici (ossia costituire, modificare o estinguere [[rapporto giuridico|rapporti giuridici]]), quindi un [[atto giuridico]] e, più precisamente, un [[negozio giuridico]] bilaterale o plurilaterale.<ref>Il termine contratto viene anche correntemente usato, in senso traslato, per denotare il complesso dei rapporti giuridici sorti tra due o più soggetti in virtù del contratto (come quando si dice che «il contratto fra Caio e Tizio dura fino al 31 dicembre 2012») o il documento che contiene il contratto stesso (come quando si dice che «Tizio ha apposto la sua firma sul contratto»)</ref>
 
== Diverse concezioni del contratto ==
=== Differenze tra ''common law'' e diritto continentale ===
Nel linguaggio corrente e in quello economico il contratto è concepito come l'accordo tra due o più soggetti per lo scambio di [[prestazione|prestazioni]]: per esempio, nella [[compravendita]], che rappresenta il prototipo del contratto in questa concezione, un soggetto trasferisce all'altro un bene e, in cambio, riceve da questi una certa somma di denaro (il [[prezzo]]). Negli ordinamenti di [[common law]] il ''[[contratto (common law)|contract]]'' è proprio questo: un accordo tra due o più soggetti connotato dallo scambio di prestazioni e, quindi, dall'assunzione di [[obbligo|obblighi]] da entrambe le parti; il collegamento tra la [[promessa]] (''promise'', la dichiarazione di assumere un obbligo) di una parte e quella dell'altra è la cosiddetta ''consideration'', che è considerata requisito non del contratto ma di ciascuna promessa. In questi ordinamenti, dunque, il contratto può essere definito come l'accordo per lo scambio di promesse.