Camera di consiglio: differenze tra le versioni
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Nel primo significato è un luogo in cui non sono ammesse né le parti né il pubblico, che invece sono presenti in aula.
Nel secondo significato si parla di "procedimenti in camera di consiglio" e si indica una particolare modalità di trattazione della questione sottoposta alla decisione dell'organo giudicante, caratterizzata da una ritualità semplificata e - solitamente - più rapida.
Nel secondo significato si parla di procedimenti in camera di consiglio e comporta una modalità di definizione della controversia molto più veloce e semplice. La caratteristica fondamentale che rende tale modalità più veloce è un'attenuazione del [[contraddittorio]] che comporta una possibilità di difesa delle parti molto ridotta. Manca infatti un termine dilatorio tra comunicazione dell'avviso d'udienza e l'udienza stessa per cui non è ovviamente garantita la possibilità di deposito di memorie e documenti che possono essere presentati sino alla trattazione in camera di consiglio.▼
Tale tipologia di procedimento è prevista praticamente davanti a tutte le giurisdizioni, con caratteristiche diverse a seconda degli ambiti disciplinari e, talvolta, anche dal grado di giudizio (ad esempio, davanti alla Corte di cassazione di solito - ma non sempre - si svolge senza la presenza delle parti private anche laddove tale presenza sia prevista davanti al giudice di merito).
== Disciplina ==
==== Nel giudizio amministrativo. ====
▲Nel
Le regole della trattazione sono quelle previste per la trattazione in udienza.
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