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A volte soprattutto nei casi di maggiore complessità, la conclusione del contratto può essere preceduta da una fase preparatoria durante la quale le parti si scambiano proposte parziali, le discutono, fissano accordi parziali ecc.: sono le cosiddette ''trattative'', che caratterizzano il cosiddetto ''contratto a formazione progressiva''. Le trattative non impegnano le parti a concludere il contratto, tuttavia, negli ordinamenti di diritto continentale, il legislatore impone alle parti di comportarsi durante le stesse secondo lealtà o [[buona fede]]; la violazione di questo dovere dà luogo a un [[illecito civile]], considerato da dottrina e giurisprudenza [[illecito civile extracontrattuale|extracontrattuale]] in certi ordinamenti (per esempio, Francia e - secondo l'opinione prevalente - Italia), [[illecito civile contrattuale|contrattuale]] in altri (per esempio, Germania): è la cosiddetta ''[[responsabilità precontrattuale]]'' (o ''culpa in contraendo''). Nei paesi di common law, invece, non esiste un dovere del genere: nel [[Regno Unito]] i comportamenti scorretti durante le trattative danno luogo a responsabilità solo in alcuni casi in cui la giurisprudenza riconosce una specifica azione per illecito civile (''tort''), negli [[Stati Uniti d'America|Stati Uniti]], addirittura, non è prevista alcuna responsabilità.
 
Una richiesta di offerta<ref>O invito a offrire quando la proposta è aperta a più soggetti.</ref> (da parte del potenziale acquirente) e la successiva offerta (detta anche "preventivo") emessa dal potenziale cessionario, sono tipiche modalità precontrattuale. In taluni casi è il potenziale fornitore che emette una proposta. Sino a quando tale fase non giunge al perfezionamento contrattuale (ordine del cliente seguito da conferma ordine da parte del fornitore), si parla di fase negoziale. Nei procedimenti a gara (sia in ambito pubblico che tra privati) è il committente che invita potenziali fornitori a formulare un'offerta.
 
Nel corso delle trattative le parti possono sottoscrivere ''[[lettera di intenti|lettere d'intenti]]'' (note anche come ''memorandum of understanding'' o ''statement of principles''), documenti scritti con i quali fissano i punti su cui sono già pervenute a un accordo e disciplinano il prosieguo delle trattative,<ref>In ciò la lettera d'intenti si distingue dalla semplice ''minuta'' o ''puntuazione'', che si limita a fissare i punti su cui si è già pervenuti a un accordo''</ref> senza che questo le impegni a concludere il contratto. Al contrario, il ''[[contratto preliminare]]'' è un vero e proprio contratto che obbliga le parti a concludere, in un momento successivo, il ''contratto definitivo'' di cui contiene gli elementi essenziali. Non in tutti gli ordinamenti, però, il contratto preliminare ha lo stesso valore e, anzi, in quelli di common law si vede negato il valore di ''contract'' dalla giurisprudenza per l'oggetto troppo indeterminato e, comunque, la mancanza di ''consideration''.