Utente:Nemo bis/TIA: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
→Emissioni in atmosfera e nelle acque: rimuovo parte finchè non ci siamo chiariti. Direi che il resto può essere sostituito nella voce |
m cambio riferimento normativo |
||
Riga 245:
|[[Idrocarburi policiclici aromatici]] ||0.2 (ng/l)
|}
I "valori reali di un moderno impianto" sono il risultato dell'applicazione delle migliori tecnologie disponibili la cui applicazione costituisce un onere non indifferente nella costruzione e gestione degli impianti e può essere imposta in fase di autorizzazione dell'impianto: anche per quanto riguarda gli altri impianti citati vale la stessa regola per cui possono essere imposti specifici limiti minori;<ref>Sulla base del [http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05059dl.htm DL 59/2005], che si applica anche agli inceneritori (come ribadito dall'articolo 4, comma 1b, del DL 133/2005 [[#_note-DL133-05|succitato]]), i limiti di emissione imposti agli inceneritori in sede di autorizzazione sono basati sulle migliori tecniche disponibili individuate a livello nazionale, ma, per l'articolo 8, «Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale».</ref> allo stesso modo possono fino al 1° gennaio 2008 (o 2010) essere motivatamente consentiti limiti superiori ai valori di legge per polveri e ossidi di azoto nell'ambito di alcune restrizioni.<ref>Come previsto dallo stesso DL 133/05 (art. 9, comma 7); si vedano le note all'allegato 1 [[#_note-DL133-05|succitato]].</ref>
Le emissioni di sostanze tossiche persistenti (in particolare [[diossina]], [[furani]]) seppur entro i limiti di legge, sono da considerarsi comunque significative se sono protratte nel tempo nello stesso luogo: lo stesso DL 152/2006 evidenzia questo fatto per chiarire i limiti particolarmente severi su queste sostanze in impianti dalla lunga vita operativa. <ref>Si veda ad esempio [http://www.altreconomia.it/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=309 questo articolo di altreconomia.it (marzo 2006)], nel paragrafo dedicato ai rischi da diossina.</ref>
|