In riferimento all'articolo 21, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento alla raccolta e al trattamento dei dati, in particolare se pubblicità mirata; il dissenso deve essere presentato in modo chiaro ed esplicito altrimenti il servizio non potrà essere erogato.
Per profilazione (articolo 22) si intente una qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali che consiste nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti riconducibili all'identità della persona fisica; il consenso del trattamento deve essere libero, espresso, informato e sempre revocabile attraverso la richiesta del titolare del trattamento.
Il diritto di opposizione dell'interessato pone fine al trattamento per motivi di marketing diretto (art. 21, par. 2). È derogabile se il trattamento ha fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, e ciò avviene per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21, par. 6).
La richiesta dell'interessato deve essere legittimamente motivata (art. 17) e il titolare può comunque riprendere il trattamento se dimostra motivi legittimi cogenti e prevalenti sui diritti e le libertà dell'opponente, inclusa quella di azione in giudizio (art. 21).
Qualora l'interessato abbia prestato il consenso al trattamento dei dati (art.9, par.2, a) oppure il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9, par.2, g), il diritto all'oblio dell'interessato è posto entro i limiti dell'art. 22.
Per le categorie particolari di dati personali (elencate all'art. 9 par.1) di cui è vietato il trattamento, trova applicazione l'art. 22 par. 2: nel caso in cui la decisione del titolare basata unicamente sul trattamento automatizzato sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o sia autorizzata dal diritto dell'Unione e dello Stato membro, l'interessato "ha almeno" il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione (art. 22, par. 1 e applicazione del par. 3)
Come diritto collegabile alla cancellazione permanente dei dati, l'art. 16 afferma che l'interessato ha diritto ad ottenere l'integrazione e la rettifica dei propri dati personali. Il testo non rimvia esplicitamente ad eccezioni, casi particolari o limitazioni ulteriori di quest'ultimo diritto.
=== Regolamento UE n. 2016/679 ===
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