Legge 6 agosto 2008, n. 133: differenze tra le versioni

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fondo i due paragrafi sull'università, inutile parlare di fondazioni in due posti diversi
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Conosciuto anche come '''decreto Brunetta''' dal nome dell'ispiratore [[Renato Brunetta]], venne emanato il 25 giugno [[2008]] durante il [[governo Berlusconi IV]], e successivamente convertito in '''legge 6 agosto 2008, n. 133'''.
 
== ContenutiIstruzione ==
=== Istruzione ===
In tema di istruzione scolastica, abbiamo la "riduzione degli indirizzi": gli indirizzi delle scuole superiori, quindi l'insieme comparto dei corsi degli istituti tecnici, professionali e Licei, da 714 iniziali, con l'attuazione della riforma Gelmini, vengono ridotti, diminuiti e ridimensionati a 20 indirizzi.
 
{{vedi anche|Onda (movimento studentesco)}}
Per quanto riguarda l'[[università in Italia]], insieme ad altri provvedimenti, all'art. 16 la legge prevede la facoltà di trasformazione delle università in fondazioni di diritto privato. Viene inoltre disposta l'abrogazione della legge 21 aprile 1969, n. 162. ("''Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario''")
HaLa suscitato,legge tra133 l'altro,è ricordata per aver causato diffuse proteste nel mondo universitario ed accademico
<ref>[http://palermo.repubblica.it/dettaglio/Gli-studenti-contro-la-Gelmini:-bloccato-il-traffico-nel-centro/1536171 La Repubblica] Gli studenti contro la Gelmini: bloccato il traffico nel centro</ref>. Tra i punti maggiormente discussi, si possono citare:
 
* Taglio di 1.441,5 milioni di € al [[fondo di finanziamento ordinario]] (FFO) nel quinquennio 2009/2013 (art. 66 comma 13)
 
* Blocco del turn-over al di sotto del 20% per il triennio 2009-2011 (una nuova assunzione del personale universitario ogni 5 posti liberati) e del 50% per il 2012 (art. 66 comma 13)
 
* PossibilitàAll'art. 16 la legge prevede la facoltà di trasformazione per ledelle università in [[Fondazione (ente)|fondazioni]] con una votazione a maggioranza del 50%+1 da parte del Senato accademico ed entrata in vigore a partire dal 1º gennaio successivo (art. 16 comma 1). La fondazione formatasi diventerà proprietaria di tutte le infrastrutture che prima erano di proprietà pubblica in cui era sito l'ateneo attraverso atti esenti da imposte e tasse (art. 16 comma 2 e 3). La trasformazione viene incentivata anche attraverso agevolazioni fiscali: i trasferimenti (contributi e liberalità) a favore delle fondazioni sono esenti da imposte e tasse e le spese notarili per agli atti di donazione sono ridotti del 90 per cento (art. 16 comma 5).
 
* Le fondazioni potranno gestire le tasse studentesche a loro discrezione. Infatti alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali ma compatibilmente con l'art. 16 della legge e con la natura privatistica delle fondazioni medesime (art. 16 comma 14). Non è quindi valido per le fondazioni universitarie, in quanto non compatibile con la loro natura privatistica, il DPR 25 luglio 1997 n.306 che introduce la limitazione della contribuzione studentesca al 20% del FFO ma si riferisce alle sole università statali come dichiarato nell'articolo 1 dello stesso, contrariamente le università e gli istituti di istruzione universitari non statali, che rilasciano [[Valore legale del titolo di studio|titoli di studio aventi valore legale]], determinano autonomamente la tassa di iscrizione e i contributi universitari per tutti i corsi di studio da esse attivati.<ref>Art. 1 comma 6 DPR 25 luglio 1997 n.306</ref>
 
* In tema di istruzione scolastica, abbiamo la "riduzione degli indirizzi": gli indirizzi delle scuole superiori, quindi l'insieme comparto dei corsi degli istituti tecnici, professionali e Licei, da 714 iniziali, con l'attuazione della riforma Gelmini, vengono ridotti, diminuiti e ridimensionati a 20 indirizzi.
 
* Abrogazione della legge 21 aprile 1969, n. 162. ("''Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario''")
 
=== Lavoro ===
{{Vedi anche|Libro Unico del Lavoro}}
All'art. 39 viene introdotto il ''[[Libro Unico del Lavoro]]'' (LUL) che viene a sostituire il libro paga, quello delle matricole e gli altri registri equipollenti. In tema di [[lavoro notturno]] viene chiarito che è da considerarsi lavoratore notturno chi svolga almeno tre ore di lavoro nottetempo.<ref>Art. 41 comma 1 legge 6 agosto 2008, n. 133 </ref> La norma ha inoltre escluso dalla disciplina ordinaria dell'[[orario di lavoro]], le [[guardie particolari giurate]].
 
=== Liberalizzazione dei servizi pubblici ===
All'art. 23 bis, la legge prevede la privatizzazione e liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità: fra questi, tutte le aziende municipalizzate, di proprietà di comuni ed enti pubblici, che si occupano di trasporti, acqua, luce, gas, raccolta e smaltimento dei rifiuti.
 
=== Liberalizzazione dei carburanti ===
All'art. 83 bis, la legge introduce ulteriori elementi di liberalizzazione nella commercializzazione dei carburanti, completando il processo avviato con il [[decreto legislativo]] 11 febbraio 1998 n. 32. {{cn|La norma ebbe come conseguenza
il ritiro, da parte dell'[[Unione europea]], della procedura d'infrazione, avviata su richiesta di alcuni soggetti operanti nel campo della [[grande distribuzione organizzata]], per la violazione del principio comunitario della [[libertà di stabilimento]].}}
 
=== Pubblica amministrazione ===
Vengono inoltre fissati particolari limiti e vincoli per la [[pubblica amministrazione italiana]]; in particolare riduzione di spese per l'acquisto di beni e servizi, per la stampa di relazioni, approvvigionamento di combustibile ed alcune disposizioni in tema di personale, tra cui il blocco del turnover sino al 2018, ed uno sblocco progressivo del medesimo secondo una programmazione contenuta nello stesso decreto, nel corso degli anni.{{senza fonte}}
 
Viene data inoltre data la possibilità alle [[università italiane]] di trasformarsi in fondazioni di diritto privato.<ref>Art. 16 comma 14 legge 6 agosto 2008 n. 133</ref>
 
== Proteste ==
{{vedi anche|Onda (movimento studentesco)}}
Ha suscitato, tra l'altro, diffuse proteste nel mondo universitario ed accademico
<ref>[http://palermo.repubblica.it/dettaglio/Gli-studenti-contro-la-Gelmini:-bloccato-il-traffico-nel-centro/1536171 La Repubblica] Gli studenti contro la Gelmini: bloccato il traffico nel centro</ref>. Tra i punti maggiormente discussi, si possono citare:
 
* Taglio di 1.441,5 milioni di € al [[fondo di finanziamento ordinario]] (FFO) nel quinquennio 2009/2013 (art. 66 comma 13)
 
* Blocco del turn-over al di sotto del 20% per il triennio 2009-2011 (una nuova assunzione del personale universitario ogni 5 posti liberati) e del 50% per il 2012 (art. 66 comma 13)
 
* Possibilità di trasformazione per le università in [[Fondazione (ente)|fondazioni]] con una votazione a maggioranza del 50%+1 da parte del Senato accademico ed entrata in vigore a partire dal 1º gennaio successivo (art. 16 comma 1). La fondazione formatasi diventerà proprietaria di tutte le infrastrutture che prima erano di proprietà pubblica in cui era sito l'ateneo attraverso atti esenti da imposte e tasse (art. 16 comma 2 e 3). La trasformazione viene incentivata anche attraverso agevolazioni fiscali: i trasferimenti (contributi e liberalità) a favore delle fondazioni sono esenti da imposte e tasse e le spese notarili per agli atti di donazione sono ridotti del 90 per cento (art. 16 comma 5).
 
* Le fondazioni potranno gestire le tasse studentesche a loro discrezione. Infatti alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali ma compatibilmente con l'art. 16 della legge e con la natura privatistica delle fondazioni medesime (art. 16 comma 14). Non è quindi valido per le fondazioni universitarie, in quanto non compatibile con la loro natura privatistica, il DPR 25 luglio 1997 n.306 che introduce la limitazione della contribuzione studentesca al 20% del FFO ma si riferisce alle sole università statali come dichiarato nell'articolo 1 dello stesso, contrariamente le università e gli istituti di istruzione universitari non statali, che rilasciano [[Valore legale del titolo di studio|titoli di studio aventi valore legale]], determinano autonomamente la tassa di iscrizione e i contributi universitari per tutti i corsi di studio da esse attivati.<ref>Art. 1 comma 6 DPR 25 luglio 1997 n.306</ref>
 
== Note ==