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In [[diritto]] si intende per '''notifica''' (dal latino ''notum facere'', "rendere noto") il risultato dell'attività di notificazione, ossia dell'attività o [[atto giuridico|atto processuale]] attraverso cui si porta a conoscenza di una persona un qualche cosa.
{{W|diritto|agosto 2006|''[[Utente:Massimiliano Lincetto|Aeternus]]'''''[[Discussioni utente:Massimiliano Lincetto|∞]]''' 00:49, 26 ago 2006 (CEST)}}
In [[diritto]] si intende per '''notifica''' (dal latino ''notum facere'') il risultato dell'attività di notificazione, ossia dell'attività o [[atto processuale]] attraverso cui si porta a conoscenza di una persona un qualche cosa.
 
La notifica non è un [[obbligo giuridico]] giuridico del soggetto che la compie, ma è al contrario un [[onere]] che gli è imposto per poter azionare la propria pretesa.
 
==In Italia==
===Effetti della notifica===
 
Con la notifica perfettamente avvenuta, si [[presunzione|presume]] che l'[[atto giuridico|atto]] sia stato portato a conoscenza del destinatario.
La notifica è regolamentata dall'''articolo 137'' e seguenti del [[Codice di Procedura Civile]] e seguenti.
 
===Procedura di notificazione di un atto===
La notifica è regolamentata dall'articolo 137 [[Codice Procedura Civile]] e seguenti.
La notifica di un [[atto]] in italiaItalia può avvenire in diversi modi:
 
=====In mani proprie.=====
==Procedura di notificazione di un atto==
===In Italia===
La notifica di un [[atto]] in italia può avvenire in diversi modi:
 
E'È quella prevista dall''''articolo 138''' del [[Codice di Procedura Civile]], avviene quando l'ufficile giudiziario consegna personalmente nelle mani del soggetto destinatario l'atto ovunque lo trovi nell'ambito della propria circoscrizione. Pertanto, ad esempio, tale consegna può avvenire anche in un locale pubblico o per la pubblica via. Qualora il destinatario rifiuti di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne darà atto nella relazione, e la notificazione si considererà fatta in mani proprie.
=====In mani proprie.=====
 
=====Notifica nella residenza, dimora, o domicilio.=====
E' quella prevista dall''''articolo 138''' del [[Codice di Procedura Civile]], avviene quando l'ufficile giudiziario consegna personalmente nelle mani del soggetto destinatario l'atto ovunque lo trovi nell'ambito della propria circoscrizione. Pertanto, ad esempio, tale consegna può avvenire anche in un locale pubblico o per la pubblica via. Qualora il destinatario rifiuti di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne darà atto nella relazione, e la notificazione si considererà fatta in mani proprie.
 
E'È quella prevista dall''''articolo 139''' del [[Codice di Procedura Civile]], avvine quando non sia possibile la notificazione ex articolo 138.
=====Notifica nella residenza, dimora, o domicilio.=====
Tale notificazione deve essere fatta nel [[Comune italiano|comune]] di [[residenza]] del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
 
Qualora il destinatario non venga trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario ha la facoltà di consegnare copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purche'purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Qualora manchino anche queste persone più "vicine" al destinatario, l'atto verràconsegnatoverrà consegnato al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. Se dovesse mancare anche il portiere è possibile la consegna ad un vicino di casa che accetti di ricevere l'atto. Il portiere o il vicino debbono sottoscrivere l'originale. In tal modo l'ufficiale giudiziario potrà dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera [[raccomandata]].
E' quella prevista dall''''articolo 139''' del [[Codice di Procedura Civile]], avvine quando non sia possibile la notificazione ex articolo 138.
 
Qualora il destinatario viva abitualmente a bordo di una [[Marina mercantile|nave mercantile]], l'[[atto]] potrà essere consegnato al [[capitano]] o a chi ne fa le veci.
Tale notificazione deve essere fatta nel comune di [[residenza]] del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
 
Quando non e'è noto il comune di [[residenza]], la notificazione si fa nel comune di [[dimora]], se anche questa è sconosciuta, nel comune di [[domicilio]], osservando quando sia possibile le disposizioni precedenti.
Qualora il destinatario non venga trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario ha la facoltà di consegnare copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Qualora manchino anche queste persone più "vicine" al destinatario, l'atto verràconsegnato al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. Se dovesse mancare anche il portiere è possibile la consegna ad un vicino di casa che accetti di ricevere l'atto. Il portiere o il vicino debbono sottoscrivere l'originale. In tal modo l'ufficiale giudiziario potrà dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
 
=====Irreperibilità o rifiuto di riceverne copia.=====
Qualora il destinatario viva abitualmente a bordo di una [[nave mercantile]], l'[[atto]] potrà essere consegnato al [[capitano]] o a chi ne fa le veci.
E'È quella prevista dall''''articolo 140''' del [[Codice di Procedura Civile]], avviene quando, a causa della impossibilità di eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate dagli articoli 138 e 139, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggendo avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e dandogliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
 
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Quando non e' noto il comune di [[residenza]], la notificazione si fa nel comune di [[dimora]], se anche questa è sconosciuta, nel comune di [[domicilio]], osservando quando sia possibile le disposizioni precedenti.
=====Notificazione presso il domiciliatario.=====
 
===Nell'unione europea===
=====Irreperibilità o rifiuto di riceverne copia.=====
===In altri stati===
E' quella prevista dall''''articolo 140''' del [[Codice di Procedura Civile]], avviene quando, a causa della impossibilità di eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate dagli articoli 138 e 139, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggendo avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e dandogliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
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{{diritto}}
=====Notificazione presso il domiciliatario.=====
 
===Nell'unione europea===
===In altri stati===
 
[[Categoria:Diritto processuale civile]]
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