Consenso informato: differenze tra le versioni

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{{F|diritto privato|luglio 2010}}
In [[Italia]] il '''consenso informato''' è una forma di [[autorizzazione]] del [[paziente]] a ricevere un qualunque [[assistenza sanitaria|trattamento sanitario]] previa la necessaria informazione sul caso da parte del personale sanitario proponente: in sostanza il malato ha il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla propria [[salute]] e la propria [[malattia]], potendo chiedere al [[medico]], allo [[psicologo]], all'[[infermiere]] o altro esercente la [[professioneprofessionista sanitariasanitario]] tutto ciò che non è chiaro, e deve avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata [[terapia]] o [[diagnostica medica|esame diagnostico]]. Tale consenso costituisce il fondamento della liceità dell'attività sanitaria, in assenza del quale l'attività stessa costituisce [[reato]]. Il fine della richiesta del consenso informato è dunque quello di promuovere l'autonomia o [[libertà]] di scelta dell'individuo nell'ambito delle decisioni mediche.
 
== Storia ==
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Il consenso informato ha valore legale di liberatoria che manleva i medici e le case farmaceutiche dal risarcimento danni provocati al paziente dal trattamento sanitario. Viceversa, le richieste di risarcimento sono fondate per omessa o incompleta informazione nel modulo di consenso.
 
L'omesso consenso informato non è reato nel codice penale, ed è perseguibile solo in sede civile: l'eseguire una terapia, trattamento o un intervento chirurgico senza averne informato preventivamente il paziente, dà luogo ad un risarcimento danni che pagheranno il sanitario e la struttura sanitaria, per vizio del consenso e inadempimento contrattuale, a prescindere dalla loro corretta o magistrale esecuzione, e dal buon esito (Cassazione n. 3604/82, 12195/98, 9617/99). <br />
Il risarcimento sarà maggiorato del [[danno biologico]], se poi si verifica un peggioramento temporaneo o permanente delle condizioni di salute dopo l'atto medico, e il querelante- che ha l'[[onere della prova]]- dimostra il nesso di causalità fra i due eventi, perché ad esempio il peggioramento riguarda alcune conseguenze prevedibili che sono descritte nello stesso consenso informato.
 
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Il consenso può essere revocato in ogni momento dal paziente e, quindi, gli operatori sanitari devono assicurarsi che rimanga presente per tutta la durata del trattamento: se la cura considerata prevede più fasi diverse e separabili, la persona malata deve dare il suo consenso per ogni singola parte di cura.
 
A seguito della legge n. 219 del [[22 Dicembre]] 2017, entrata in vigore il [[31 Gennaio]] 2018, "il consenso informato, in qualunque forma espresso, e'è inserito nella [[cartella clinica personale|cartella clinica]] e nel [[fascicolo sanitario elettronico]]" (Legge 22 Dicembre 2017, n. 219, art. 1, comma 4).<br />
In merito ai diritti ed obblighi professionali del medico, l'art. 1 comma 6 afferma:
{{quote|Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da [[Responsabilità medica |responsabilità civile o penale]]. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla [[Giuramento di Ippocrate|deontologia professionale]] o alle [[buone pratiche]] clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.|art. 1, comma 6, legge n. 219/2017}}