Discussione:Codice in materia di protezione dei dati personali: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Revisione codici: nuova sezione
Riga 115:
::::Grazie, concordo. Incidentalmente, sarebbe bello fare qualche modifica al [[Template:Legge]] per introdurre un campo "in vigore" (anziché "promulgata") e altri campi per indicare quali norme sostituisce e da quali norme viene superata (in tutto o in parte...) --[[Utente:Dans|Dans]] ([[Discussioni utente:Dans|msg]]) 16:41, 24 ago 2018 (CEST)
:::::{{ping|Dans}}, {{ping|Jaqen}}. La modifica l'ho fatta io da sloggato. La vostra precisazione è corretta. L'info ora è più veritiera di prima delle nostre modifiche di ieri: la 196 è viva e vegeta, mentre prima si poteva fraintendere che fosse stata abolita. A parte i siti settoriali tutti i mass media continuano a dire che il GDPR ha "sostituito" la 196 ma (per ora) è falso. In Ungheria (ad esempio) invece è corretto perché non esisteva un corpo giuridico nazionale sulla privacy paragonabile al nostro codice. Ci sono N articoli della 196 che vanno applicati in quanto non coperti dal GDPR. Per la cronaca: a livello operativo è un casino, il garante non prende per ora posizioni nette in attesa del decreto di recepimento da parte del governo. Grazie. Bisogna capire cosa fare per le N voci sulla privacy che riportano alla 196. PS. Date un'occhiata anche alla voce del GDPR, ho apportato qualche integrazione ieri. Grazie. Conto di trovare una fonte decente per la questione ultra complicata (fonte di grattacapi per consulenti e ispettori) di dati personali utilizzati in rapporti professionali con soggetti economici particolari quali imprese individuali, liberi professionisti, soci di società non di capitali, organizzazioni che non sono imprese: stufi professionali, aziende tipo l'ATS, associazioni, ecc.). Grazie. --[[Utente:Sistoiv|Sistoiv]] ([[Discussioni utente:Sistoiv|msg]]) 10:03, 25 ago 2018 (CEST)
 
== Revisione codici ==
 
Ho aggiunto questo paragrafo perché finalmente il decreto 101/2018 ha fatto chiarezza. La 196 rimane in vigore per gli articoli (pochi) non abrogati dal decreto 101. Cioè (copio e incollo):
 
Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati:
a) alla parte I:
1) gli articoli 3, 4, 5 e 6;
2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il titolo VI e il titolo VII;
b) alla parte II:
1) il capo I del titolo I;
2) i capi III, IV e V del titolo IV;
3) gli articoli 76, 81, 83 e 84;
4) il capo III del titolo V;
5) gli articoli 87, 88 e 89;
6) il capo V del titolo V;
7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119;
8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII;
c) alla parte III:
1) la sezione III del capo I del titolo I;
2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis,165 e 169;
3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 177, 178 e 179;
4) il capo II del titolo IV;
5) gli articoli 184 e 185;
d) gli allegati B e C.
 
Vediamo, almeno noi, di non fare casino (come fanno consulenti superficiali e mass media) di dire che il 196 è stato abrogato dal gdpr. --[[Utente:Sistoiv|Sistoiv]] ([[Discussioni utente:Sistoiv|msg]]) 14:29, 11 nov 2018 (CET)
Ritorna alla pagina "Codice in materia di protezione dei dati personali".