Tintinnar di manette: differenze tra le versioni

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==Il quadro giuridico in diritto italiano==
 
A differenza di diritti di altra derivazione, nel [[Diritto penale|diritto italiano]] è sempre stato in vigore (magari con qualche momentaneo appannamento) il principio contenuto nel [[brocardo]]: "[[Nemo tenetur se detegere]], suam turpitudinem alligans". L'ordinamento giuridico nelbasa bilanciamentol'accertamento deglidella interessi[[verità accordaprocessuale]] preferenzasu allaun libertàbilanciamento personale,di einteressi: all'onorela dellalibertà persona,morale piuttostodell'indagato checontro alll'interesse alla repressione dei reati. Non si ritiene, cheinfatti, sarebbegenuina soddisfattol'autoaccusa pienamentedel sesospetto tuttiquando iavvenga soggettiin deluna procedimentosituazione penaledi coercizione fisica (carcere preventivo) o fosseromorale obbligati(obbligo a collaborare incondizionatamente con la Giustiziagiustizia, foriero di sanzioni se disatteso). Ecco perché, a differenza degli altri soggetti del procedimento penale (testimoni, periti, ecc.), nei confronti dell'accusato l'obbligo di parlare non può essere estorto, fino al punto di incriminare sé stessi.
 
La [[Misure cautelari personali coercitive|custodia cautelare in carcere]] è prevista dagli articoli 280 e 285 del [[codice di procedura penale]]. Può essere disposta nei confronti di imputati di delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni<ref>Art. 280 c.p.p.</ref>; l'imputato è catturato dalla [[polizia giudiziaria]] e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell`autorità giudiziaria<ref>Art. 285 c.p.p.</ref>. Si applicano le condizioni richieste negli articoli 274 e 275, per i quali la misura cautelare può essere disposta solo in presenza di inderogabili esigenze attinenti alle indagini, quando vi sia concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, quando l'imputato si sia reso latitante o vi sia concreto pericolo di fuga; si richiede che la sentenza che si prevede per i reati ascritti conterrà una pena non inferiore ai due anni e comunque la misura deve essere proporzionata a quella ipotetica pena e all'entità del fatto<ref>Artt. 274, 275 c.p.p.</ref>.