Tintinnar di manette: differenze tra le versioni
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==Il quadro giuridico in diritto italiano==
A differenza di diritti di altra derivazione, nel [[Diritto penale|diritto italiano]] è sempre stato in vigore (magari con qualche momentaneo appannamento) il principio contenuto nel [[brocardo]]: "[[Nemo tenetur se detegere]], suam turpitudinem alligans". L'ordinamento giuridico
La [[Misure cautelari personali coercitive|custodia cautelare in carcere]] è prevista dagli articoli 280 e 285 del [[codice di procedura penale]]. Può essere disposta nei confronti di imputati di delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni<ref>Art. 280 c.p.p.</ref>; l'imputato è catturato dalla [[polizia giudiziaria]] e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell`autorità giudiziaria<ref>Art. 285 c.p.p.</ref>. Si applicano le condizioni richieste negli articoli 274 e 275, per i quali la misura cautelare può essere disposta solo in presenza di inderogabili esigenze attinenti alle indagini, quando vi sia concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, quando l'imputato si sia reso latitante o vi sia concreto pericolo di fuga; si richiede che la sentenza che si prevede per i reati ascritti conterrà una pena non inferiore ai due anni e comunque la misura deve essere proporzionata a quella ipotetica pena e all'entità del fatto<ref>Artt. 274, 275 c.p.p.</ref>.
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