Ne bis in idem: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 60:
Il ''ne bis in idem'' è derogato da due norme processuali penali: l'art. 69<sup>2</sup>, il quale stabilisce che morto il reo si estingue il processo, ma se la dichiarazione di morte risulti poi erronea o falsa, può instaurarsi un secondo processo; l'art. 345, che riguarda i processi posti a condizione di un evento.
====Incidenti esecutivi====
I casi di ''bis in idem'' sono rilevabili durante il processo, nel qual caso il giudice estingue immediatamente il processo. Qualora questo erroneamente non avvenga, ''de facto'' dei ''pluries in idem'', risolti in sede esecutiva con procedimento camerale su richiesta della persona pluri-giudicata, del suo difensore o del [[pubblico ministero]].
I casi previsti sono quattro, elencati dall'art. 669 c.p.p.:
| |||