Retroattività: differenze tra le versioni

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In ambito [[diritto penale|penale]], la ''non-retroattività'' (o ''irretroattività'') della [[legge]] postula che nessuno possa essere [[processo (diritto)|processato]] e [[condanna]]to per fatti che non costituivano [[reato]] al momento in cui sono stati commessi. Se una legge penale introduce una nuova [[Reato|figura di reato]], questa non può perciò essere applicata alle azioni precedenti la sua emanazione, poiché al momento in cui si sono svolti i fatti il reato non era previsto come tale. La non-retroattività della legge penale sottende il principio "''[[nulla poena sine lege]]''" (nessuna pena senza una legge che la preveda), in altra formulazione noto come "''[[nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali]]''" (nessun reato, nessuna pena senza previa legge penale).
 
Il [[principio di irretroattività]] della legge penale rappresenta tipicamente uno dei principi fondamentali degli [[ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]] occidentali<ref>''Ex Post Facto Clause - [[Guantanamo]] Prosecutions - D.C. Circuit Interprets Military Commissions Act of 2006 to Bar Retroactive Application of Material Support Prohibition - Hamdan v. United States'', Harvard Law Review, Vol. 126, Issue 6 (April 2013), pp. 1683-1690.</ref>; parziali [[deroga|deroghe]] si riscontrano qualora, per il principio del [[favor rei]], le nuove norme [[depenalizzazione|depenalizzino]], mitighino o comunque correggano in senso favorevole al [[reo]] precedenti disposizioni; ciò rileva soprattutto quando le nuove norme non abroghino o sconfessino espressamente le precedenti e dunque nel silenzio delle nuove norme potrebbe leggersi un'eventuale ''ultrattività'' della norma precedente. Il principio "''[[tempus regit actum]]''", anch'esso talvolta invocato per connotare la dipendenza delle procedure dalla legge del tempo di riferimento, contiene il limite di non chiarire il punto dell'eventuale rischio di ultrattività.
 
==Note==