Retroattività: differenze tra le versioni
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In ambito [[diritto penale|penale]], la ''non-retroattività'' (o ''irretroattività'') della [[legge]] postula che nessuno possa essere [[processo (diritto)|processato]] e [[condanna]]to per fatti che non costituivano [[reato]] al momento in cui sono stati commessi. Se una legge penale introduce una nuova [[Reato|figura di reato]], questa non può perciò essere applicata alle azioni precedenti la sua emanazione, poiché al momento in cui si sono svolti i fatti il reato non era previsto come tale. La non-retroattività della legge penale sottende il principio "''[[nulla poena sine lege]]''" (nessuna pena senza una legge che la preveda), in altra formulazione noto come "''[[nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali]]''" (nessun reato, nessuna pena senza previa legge penale).
Il [[principio di irretroattività]] della legge penale rappresenta tipicamente uno dei principi fondamentali degli [[ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]] occidentali<ref>''Ex Post Facto Clause -
==Note==
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