Fideiussione: differenze tra le versioni

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Sostituirà col tempo la [[fidepromissio]] e la [[sponsio]], che a loro volta avevano preso il posto dei [[vades]] e [[praedes]].
 
== In Italia ==
La fideiussione è, ai sensi del [[codice civile italiano]] all'art. 1936:
{{Citazione|È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce ([[promessa unilaterale]]) l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.}}
 
===Natura accessoria della garanzia===
L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio.
 
Infatti l'art. 1939 sancisce che la fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale; l'art. 1945 c.c. invece dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa solo l'eccezione d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico).<br />
Un altro indicatore della accessorietà si evince dal fatto che l'entità della fideiussione non può superare il valore del [[debito]] garantito e che la fideiussione non può essere prestata a condizioni più onerose. La fideiussione che eccede i limiti dell'obbligazione principale o che è prestata a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
 
Il fideiussore risulta obbligato in solido con il [[debitore]] principale, così il [[creditore]] potrà chiedere indifferentemente l'[[adempimento]] al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il [[beneficio di escussione]]. In base a questa particolare [[Clausola (diritto)|clausola]], il fideiussore convenuto in giudizio per l'adempimento dal creditore, senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottoporre ad esecuzione.