Fiducia parlamentare: differenze tra le versioni

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Nell'ordinamento italiano, la cui forma di governo è definita "parlamentare a debole razionalizzazione", l'esistenza di un determinato esecutivo è strettamente vincolata all'ottenimento della fiducia da parte del [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento della Repubblica]], unico organo titolare del [[potere legislativo]] e legittimato dal mandato popolare, espresso attraverso libere elezioni.
 
In seguito alla nomina ricevuta dal [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]], il nuovo [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana]] è tenuto a chiedere a ciascuna delle due camere (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) la fiducia: seall'approvazione ladella [[Mozione di fiducia (ordinamento italiano)|mozione di fiducia]] propostaè dailegato parlamentarilo chestesso sostengonoingresso ildel governoGoverno nonnei conseguesuoi la maggioranza, il Governopieni decadepoteri.
 
Il meccanismo del voto di fiducia è sancito dall'art. 94 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]. Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo deve presentarsi alle Camere per il voto di fiducia, che viene espresso tramite mozione motivata e votata per [[appello nominale]]. Queste ultime due disposizioni hanno un preciso scopo: quello di creare una stabile maggioranza politica. L'obbligo di motivare la mozione fa sì che i vari gruppi si impegnino, se favorevoli, a sostenere il Governo in modo stabile. La votazione a scrutinio palese serve a far sì che i vari parlamentari si assumano la responsabilità politica personale di sostenere il Governo.<ref>{{Cita web|url=https://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Repubblica_-_Costituzione|titolo=Costituzione|autore=|editore=|data=|accesso=}}</ref>