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{{F|diritto civile|marzo 2010}}
La '''diffida''', nel [[ordinamento giuridico italiano|diritto italiano]], è un atto formale, di solito inviato mediante [[raccomandata]] a/r, con il quale si [[intimazione ad adempiere|intima]] a una persona di compiere o di non compiere una determinata azione. Ricevendo la diffida, il soggetto è ufficialmente avvertito che, qualorase non compiamettesse in pratica determinate azioni o qualora compiapraticasse azioni illegittime o indesiderate, ci si rivolgerà all'[[magistratura|autorità competente]].
 
== Struttura dell'atto ==