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== Sistema di elezione della Camera ==
=== Attuale ===
La carica di deputato è esclusivamente elettiva con suffragio universale e diretto da parte di tutti i cittadini maggiorenni al giorno delle elezioni, e termina con la fine della [[legislatura]] stabilita in cinque anni, salvo nei casi di scioglimento anticipato della Camera da parte del [[Presidente della Repubblica Italiana|presidente della Repubblica]] in accordo col presidente della Camera. A differenza del Senato, la cui età minima per essere eletti è di quaranta anni, può essere eletto deputato il cittadino che nel giorno dell'elezioni abbia compiuto i venticinque anni.
L'art. 61 della Costituzione prevede che le elezioni per il rinnovo della Camera avvengano entro 70 giorni dalla fine della precedente. Il collegio così rinnovato si riunisce entro venti giorni dalle elezioni.
Dopo la pronuncia di parziale incostituzionalità della legge Calderoli, dal [[2017]] è in vigore un [[Legge elettorale italiana del 2017|nuovo sistema elettorale]] di tipo misto a prevalenza proporzionale: 232 deputati sono eletti con un sistema maggioritario nell'ambito di altrettanti collegi uninominali e 386 con un [[sistema proporzionale]]. La soglia di sbarramento, determinata tuttavia su base nazionale, esclude dalla ripartizione dei seggi le liste che ottengano meno del 3% dei voti validi. Non è ammesso il voto di preferenza, cosicché i candidati sono eletti semplicemente secondo l'ordine con il quale compaiono nella lista, né il [[voto disgiunto]], che invalida la scheda elettorale.
=== Precedenti ===
Originariamente lo [[Statuto Albertino]]<ref>[[s:Italia, Regno - Statuto albertino|Testo dello Statuto Albertino]]</ref> e la [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione repubblicana]] prevedevano un numero di deputati variabile in base alla popolazione di ciascuna circoscrizione; in seguito il numero totale venne fissato a 630.
La prima legge elettorale, mutuata da quella in vigore nel [[Regno di Sardegna (1720-1861)|Regno di Sardegna]], prevedeva un'elezione del [[Parlamento del Regno d'Italia|Parlamento Italiano]] mediante uno [[Sistema elettorale#Il sistema maggioritario|scrutinio maggioritario]] a doppio turno, con il paese suddiviso in tanti collegi quanti erano i seggi dell'assemblea.
La prima modifica avvenne nel [[1919]] quando si passò a un meccanismo proporzionale fra liste concorrenti di partito.
L'avvento del [[fascismo]] diede luogo a una svolta antidemocratica nel sistema elettorale, dapprima con la [[legge Acerbo]] che nel [[1924]] corresse la proporzionale con un larghissimo premio di maggioranza, pari ai due terzi dei seggi, a favore della lista più votata, e poi col passaggio nel [[1929]] a un [[Plebiscito|sistema plebiscitario]] in cui una formale approvazione popolare giustificava l'elezione esclusiva dei candidati designati dal regime. La caduta del regime fascista con il conseguente ristabilimento delle libertà democratiche, sin dalle elezioni dell'[[Assemblea Costituente della Repubblica Italiana|Assemblea Costituente]] nel [[1946]], permise il ritorno a una legge elettorale che prevedesse una ripartizione proporzionale dei seggi su base circoscrizionale e con assegnazione dei resti su base nazionale.
A partire dal [[1994]] si passò dal proporzionale puro a un nuovo [[sistema elettorale]] prevalentemente maggioritario ([[legge Mattarella]]): il 75% dei deputati (ossia 475) veniva eletto con un sistema di tipo maggioritario: in ciascuno dei 475 collegi uninominali in cui era diviso il territorio italiano, veniva eletto solo chi in essi raccoglieva il maggior numero di voti, mentre il restante 25% dei seggi veniva eletto con un sistema proporzionale, corretto con un meccanismo per favorire i partiti perdenti nei collegi uninominali, ma con uno sbarramento per i partiti che non superavano il 4% dei voti.
Nel [[2006]], dopo tre legislature, è stata applicata una [[Legge Calderoli|nuova legge proporzionale]], senza possibilità di indicare preferenze fra i candidati ma solo a una lista, corretta con un premio per la coalizione di maggioranza relativa (ottiene 340 seggi, se non riesce ad ottenerne un numero superiore), e si è assegnato per la prima volta dei seggi per gli eletti dai cittadini residenti all'estero.
Nel [[2015]] la legge Calderoli, già dichiarata parzialmente incostituzionale l'anno precedente, fu definitivamente sostituita dal cosiddetto [[Legge elettorale italiana del 2015|Italicum]], di impianto proporzionale, seppur corretto, a doppio turno con ballottaggio. La nuova legge prevede una combinazione di capilista "bloccati" e preferenze, oltre a mantenere il premio di maggioranza di 340 seggi alla lista (non più alla coalizione) che raggiunga almeno il 40% dei voti o che vinca all'eventuale ballottaggio.
In seguito è entrata in vigore la legge 165/2017 che, con il decreto di attuazione (d.lgs. 189/2017), istituisce un complesso sistema misto di proporzionale (basato su piccoli collegi e liste bloccate) e uninominale, a prevalenza proporzionale (v. sopra).
== Funzionamento generale dell'Assemblea ==
La Camera è costituita da tutti i deputati riuniti in seduta a [[Montecitorio]], che organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno. Alle riunioni dell'assemblea ha diritto di assistere alle sedute anche il [[Governo italiano|Governo]] con i suoi ministri. Se richiesto, il Governo ha l'obbligo di partecipare alle sedute. Reciprocamente, il Governo ha diritto di essere sentito ogni volta che lo richiede<ref>Art. 64 della Costituzione della Repubblica Italiana.</ref>.[[File:Camera dei Deputati Roma.jpg|thumb|upright=1.2|Ingresso da Piazza del Parlamento.]]La durata in carica della Camera (e così pure del Senato) è di cinque anni, ma continua a esercitare il mandato elettorale in due casi:
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