Pseudonimo: differenze tra le versioni
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{{citazione|Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.<ref>[[s:Codice penale/Libro II/Titolo VII|Codice penale/Libro II/Titolo VII]]</ref>|Art. 494 del Codice Penale}}
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== Sinonimi non corretti ==
Per quanto a volte si utilizzi come [[Sinonimia|sinonimo]] anche ''[[alter ego]]'' (dal latino, "altro io"), un ''alter ego'' è propriamente una persona diversa, autorizzata ad agire per conto e in rappresentanza di un superiore (ad esempio, storicamente l'intendente di [[Capitanata]] aveva un ''alter-ego'', chiamato proprio così, cioè un sottintendente per il [[Tavoliere delle Puglie|Tavoliere di Puglia]]), oppure un altro sé, una seconda [[personalità]] all'interno di una stessa persona (ad esempio, [[Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde|il dottor Jekyll e il suo ''alter ego'' signor Hyde]]), con caratteristiche nettamente distinte, dunque non un semplice pseudonimo.
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