Adunanza plenaria: differenze tra le versioni

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L''''adunanza plenaria''' è un tipo di adunanza nella quale si riunisce il [[Consiglio di Stato (Italia)|Consiglio di Stato italiano]], quando siede in veste giurisdizionale.
Essa vede la partecipazione del presidente, più dodici consiglieri scelti dall'ufficio di presidenza. Delibera sulle attività che possono dare contrasti giurisprudenziali di notevole rilievo.<br />
È presieduta dal presidente del Consiglio di Stato. Ciascuna sezione giurisdizionale apporta 4 consiglieri .
 
==Funzioni==
L' A.Pl. non va confusa con l'[[adunanza generale]] che comprende le sei sezioni, due di competenza consultiva e quattro di competenza giurisdizionale-amministrativa del Consiglio di Stato, riunite per casi particolari per deliberazioni in materia consultiva.
 
Delibera sulle attività che possono dare contrasti giurisprudenziali di notevole rilievo.
 
Bisogna precisare che comunque, inIn caso di pronunzie dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ilessa quale è titolaresvolge, nell'ambito della giurisdizione amministrativa di, una [[funzione nomofilattica]] in senso stretto: alla stessa stregua delle sentenze delle sezioni semplici, l'organo ricevente è tenuto ad attenersi ai pareri, anche se si tratta di meri pareri facoltativi e, a maggior ragione, in caso dialle parerisue obbligatorisentenze.
 
==Articolazione==
Essa vede la partecipazione del presidente, più dodici consiglieri scelti dall'ufficio di presidenza. Delibera sulle attività che possono dare contrasti giurisprudenziali di notevole rilievo.<br />
È presieduta dal presidente del Consiglio di Stato. Ciascuna sezione giurisdizionale apporta 4 consiglieri .
==Differenza con la sede consultiva==
L' A.Pl.Adunanza plenaria non va confusa con l'[[adunanzaAdunanza generale]]: chequesta comprende le sei sezioni, due di competenza consultiva e quattro di competenza giurisdizionale-amministrativa del Consiglio di Stato, riunite per casi particolari per deliberazioni in materia consultiva.
 
Il Consiglio di Stato nelle funzioni consultive - le quali hanno maggior rilievo dal punto di vista costituzionale - si pronuncia mediante pareri: facoltativi, obbligatori, vincolanti e parzialmente vincolanti.
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sono obbligatori quei pareri che l'organo è tenuto a chiedere ma non ad attenersi, sono vincolanti quando l'organo è tenuto a chiederli e attenersi; <br />
sono parzialmente vincolanti quelli ove l'organo deve richiedere la pronuncia del Consiglio di Stato, ma può disattendere purché tenga conto di taluni limiti.
 
Bisogna precisare che comunque, in caso di pronunzie del Consiglio di Stato, il quale è titolare, nell'ambito della giurisdizione amministrativa di una [[funzione nomofilattica]] in senso stretto, l'organo ricevente è tenuto ad attenersi ai pareri, anche se si tratta di meri pareri facoltativi e, a maggior ragione, in caso di pareri obbligatori.
 
== Voci correlate ==