Buona fede: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica Etichette: Probabile localismo Modifica visuale: commutato |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1:
{{S|diritto civile}}
La '''buona fede''' (dal latino ''bona fides'')
Il principio di buona fede è un [[topos]] ricorrente nella tradizione giuridica occidentale, secondo il quale i rapporti fra soggetti giuridici non devono essere fondati solo sul timore della [[sanzione]], ma anche sulla correttezza.
Riga 8:
==Buona fede in senso soggettivo==
La buona fede ''soggettiva'' o in senso soggettivo è l'ignoranza di ledere un altrui interesse giuridicamente tutelato. Essa compare nel codice civile italiano come requisito della regola "possesso vale titolo" (art. 1153 c.c.)
{{Citazione|È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (535). La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.|Articolo 1147 del [[Codice civile italiano]]}}
La buona fede implica quindi l'assenza della [[consapevolezza]] del danno che eventualmente si stia procurando ad altri o del fatto che si stia contravvenendo o aggirando delle
#generica presunzione di buona fede, salva diversa disposizione normativa;
#
#assenza di buona fede nel caso di colpa grave (quindi anche qualora non via sia consapevolezza della lesione del diritto altrui).
==Buona fede in senso oggettivo==
La buona fede ''oggettiva'' o in senso oggettivo è il dovere di reciproca correttezza nei rapporti tra soggetti giuridici. Essa è richiesta dal legislatore in tutte le fasi fisiologiche dell'atto negoziale:
#nelle trattative (art. 1337). Esempio di mancanza di buona fede nelle trattative è l'improvvisa e immotivata rottura delle stesse quando la controparte aveva ormai motivo di credere che queste sarebbero giunte al termine. La violazione del dovere di buona fede comporta di regola l'obbligazione di risarcire il danno (c.d. "prenegoziale") causato alla controparte;▼
▲#nelle trattative (art. 1337). Esempio di mancanza di buona fede nelle trattative è l'improvvisa e immotivata rottura delle stesse quando la controparte aveva ormai motivo di credere che queste sarebbero giunte al termine. La violazione del dovere di buona fede comporta di regola l'obbligazione di risarcire il danno causato alla controparte;
#durante la pendenza della condizione che gravi sul contratto (art. 1358 c.c.);
#nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.);
|