Buona fede: differenze tra le versioni

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{{S|diritto civile}}
 
La '''buona fede''' (dal latino ''bona fides'') ècostituiscecostituisce un generico dovere che permea l'intera legislazione civilistica italiana, con particolare riferimento all'ambito contrattualistico. In prima approssimazione, essa comporta la convinzione genuina del soggetto di agire in maniera corretta, ossia senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti. Suo contrario è la [[malafede]].
 
Il principio di buona fede è un [[topos]] ricorrente nella tradizione giuridica occidentale, secondo il quale i rapporti fra soggetti giuridici non devono essere fondati solo sul timore della [[sanzione]], ma anche sulla correttezza.
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==Buona fede in senso soggettivo==
La buona fede ''soggettiva'' o in senso soggettivo è l'ignoranza di ledere un altrui interesse giuridicamente tutelato. Essa compare nel codice civile italiano come requisito della regola "possesso vale titolo" (art. 1153 c.c.) ede èconseguentemente Viene definita dal fondamentale art. 1147 c.c. con riferimento al solo possesso, ma tale definzione è pienamente valevole anche per ogni altra circostanza giuridica:
{{Citazione|È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (535). La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.|Articolo 1147 del [[Codice civile italiano]]}}
La buona fede implica quindi l'assenza della [[consapevolezza]] del danno che eventualmente si stia procurando ad altri o del fatto che si stia contravvenendo o aggirando delle regolenorme. Tale articolo, inoltre, fornisce anche alcune basilari nozioni di contorno:
 
#generica presunzione di buona fede, salva diversa disposizione normativa;
#talela suddetta presunzione non cade per sopravvenuta conoscenza della lesione del diritto altrui ("mala fides superveniens non nocet");
#assenza di buona fede nel caso di colpa grave (quindi anche qualora non via sia consapevolezza della lesione del diritto altrui).
 
==Buona fede in senso oggettivo==
La buona fede ''oggettiva'' o in senso oggettivo è il dovere di reciproca correttezza nei rapporti tra soggetti giuridici. Essa è richiesta dal legislatore in tutte le fasi fisiologiche dell'atto negoziale:
#nelle trattative (art. 1337). Esempio di mancanza di buona fede nelle trattative è l'improvvisa e immotivata rottura delle stesse quando la controparte aveva ormai motivo di credere che queste sarebbero giunte al termine. La violazione del dovere di buona fede comporta di regola l'obbligazione di risarcire il danno (c.d. "prenegoziale") causato alla controparte;
Essa è richiesta dal legislatore in tutte le fasi fisiologiche dell'atto negoziale:
#nelle trattative (art. 1337). Esempio di mancanza di buona fede nelle trattative è l'improvvisa e immotivata rottura delle stesse quando la controparte aveva ormai motivo di credere che queste sarebbero giunte al termine. La violazione del dovere di buona fede comporta di regola l'obbligazione di risarcire il danno causato alla controparte;
#durante la pendenza della condizione che gravi sul contratto (art. 1358 c.c.);
#nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.);