Buona fede: differenze tra le versioni
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===Buona fede in senso soggettivo===
La buona fede ''soggettiva'' o in senso soggettivo è l'ignoranza di ledere un altrui interesse giuridicamente tutelato. Essa compare nel codice civile italiano come requisito della regola "possesso vale titolo" (art. 1153 c.c.) e conseguentemente
{{Citazione|È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (535). La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.|Articolo 1147 del [[Codice civile italiano]]}}
La buona fede implica quindi l'assenza della [[consapevolezza]] del danno che eventualmente si stia procurando ad altri o del fatto che si stia contravvenendo o aggirando delle norme. Tale articolo, inoltre, fornisce anche alcune basilari nozioni di contorno:
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#nelle trattative (art. 1337). Esempio di mancanza di buona fede nelle trattative è l'improvvisa e immotivata rottura delle stesse quando la controparte aveva ormai motivo di credere che queste sarebbero giunte al termine. La violazione del dovere di buona fede comporta di regola l'obbligazione di risarcire il danno (c.d. "prenegoziale") causato alla controparte;
#durante la pendenza della condizione che gravi sul contratto (art. 1358 c.c.);
#nell'
#nell'
Ai sensi dell'art. 1324 c.c., inoltre, queste previsioni si applicano anche a tutti i negozi unilaterali a contenuto patrimoniale tra vivi, salva specifica previsione normativa.
La vaghezza che caratterizza tali prescrizioni alla buona fede ha dato ampio spazio al lavoro dottrinale e giurisprudenziale per un loro più concreto inquadramento. Secondo l'opinione maggioritaria, la buona fede oggettiva si sostanzierebbe in due principali doveri: quello alla lealtà e quello alla salvaguardia. Il primo impone ai contraenti il dovere di tutelare il reciproco affidamento, ossia di comportarsi in ciascuna delle fasi della vita del contratto attribuendo alle reciproche dichiarazioni o contegni il loro significato sociale tipico e, conseguentemente, di non indurre o speculare sui fraintendimenti della controparte. Il secondo impone invece ai contraenti uno sforzo - entro la normale esigibilità e non tale da imporre un rilevante sacrificio - volto alla tutela degli interessi che la controparte ha inteso perseguire attraverso il regolamento contrattuale, a prescindere da un'obbligazione giuridica in tal senso: in altre parole esso mira alla conservazione dell'utilità del contratto non solo per sé ma anche per la controparte. Tale ultimo dovere di salvaguardia si distingue dal concetto di diligenza, in quanto
===Buona fede e ordine pubblico===
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