Verità processuale: differenze tra le versioni
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{{quote|Verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto|cfr. Cassazione penale, quinta sezione, 25 giugno 1996}}
La '''verità processuale''' è l'insieme dei [[Giudizio (diritto)|giudizi]] formulati seguendo le regole del [[diritto processuale]]. Non necessariamente corrisponde alla [[verità]] in senso assoluto, ma a quello che può essere accertato «al di là di ogni ragionevole dubbio».<ref>[http://www.archiviopenale.it/File/Download?codice=236c7d8d-4c17-4338-8c8b-3b2ec5080b63 ''La "verità processuale". Ragionevole dubbio'', Osservatorio penale della Corte di Cassazione]</ref>
Il rispetto delle regole è finalizzato al rispetto dei [[diritto|diritti]]: se le regole vengono violate, il risultato non potrà concorrere a formare la verità processuale.
== Nel processo penale italiano ==
{{L|diritto|febbraio 2019}}
Nel [[processo penale]], le [[nullità (ordinamento penale italiano)|nullità]] in alcuni casi possono essere rilevate entro termini molto stretti e solo su impulso di parte, mentre altre sono rilevabili anche al [[giudice]] e senza limiti temporali. Per esempio, il [[codice di procedura penale]], all'articolo 188<ref>Codice di procedura penale, [[s:Codice di Procedura Penale/III|Art. 188]]</ref> ("libertà morale della persona nell'assunzione della prova") stabilisce che non è ammessa la [[tortura]] dell'interrogato. Se tale regola viene violata, anche se l'interrogato [[confessione (diritto)|confessa]] un [[crimine]], la confessione non è utilizzabile e dunque non può concorrere a formare la base della verità processuale (pure nel caso in cui il fatto confessato fosse realmente accaduto nei termini e modi descritti). Infatti, "''la [[prova (diritto)|prova]], per risultare idonea all'accertamento dei fatti, non può prescindere da forme volte a garantire genuinità e affidabilità sicura''".<ref>Cassazione penale, sez. VI, 1º marzo 1993</ref>
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