Wikipedia:Utenti problematici/Senofonte: differenze tra le versioni

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Senofonte (discussione | contributi)
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Si come come stabilito dall'art. 2 del Decreto Ministeriale n.350 del 1999. --[[Utente:Senofonte|Senofonte]] ([[Discussioni utente:Senofonte|msg]]) 14:15, 23 feb 2019 (CET)
::La scheda tecnica di un PAT è legge essendo l'allegato tecnico (sotto posto ad aggiornamento periodico) del decreto ministeriale che ha istituito il PAT. Ci sono dei PAT tutelati a livello nazionale (in pratica il Mipaaf) vedi la [[Grappa]] con la sua bella [https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4065 scheda tecnica] o, che è il caso prevalente, a livello regionale (perché il Mipaaf ha delegata la regione), vedi ad esempio il [http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0e31c80c-9718-4ccc-a70e-88891a26e943/N_Elenco+prodotti+agroalimentari+tradizionali+di+Regione+Lombardia+-+quattordicesima+revisione-merged.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0e31c80c-9718-4ccc-a70e-88891a26e943 Fidelin] con il relativo decreto della regione lombardia di revisione della relativa scheda tecnica. Che le schede tecniche dei PAT siano legge e quindi liberamente (oserei dire: obbligatoriamente) consultabili, stampabili, copiabili e pubblicabili, direi che lo sanno più o meno tutti (quelli che hanno a che fare con le DOP, IGP, STG, DECO, PAT e simili). Dopo, io, per amore di precisione, cito sempre la fonte giuridica della scheda tecnica del PAT (link della pubblicazione ufficiale del ministero o della regione) ed è meglio farlo, ma mica è obbligatorio (a meno di prescrizioni o norme contrarie che non conosco, e sarebbe grave). --[[Utente:Sistoiv|Sistoiv]] ([[Discussioni utente:Sistoiv|msg]]) 16:48, 23 feb 2019 (CET)