Trattamento legale della prostituzione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Recupero di 2 fonte/i e segnalazione di 0 link interrotto/i. #IABot (v1.6.5)
Riga 31:
 
== I tre modelli legislativi ==
Le discipline legali adottate nei diversi ordinamenti rispetto al fenomeno della prostituzione sono riconducibili a tre modelli legislativi fondamentali: il Modellomodello proibizionista, il Modellomodello abolizionista e il Modellomodello regolamentarista.
 
Il ''Modellomodello proibizionista'' considera la prostituzione come una attività illegale in quanto vietata dalla legge e perseguita penalmente. Negli ordinamenti che seguono questo modello è reato offrire prestazioni sessuali a pagamento, in alcuni è reato anche acquistare prestazioni sessuali a pagamento. Sono anche punite tutte le attività di contorno alla prostituzione, come lo sfruttamento della prostituzione, l'induzione, il favoreggiamento.
Una variante di questo modello è il cosiddetto ''Modellomodello neo-proibizionista'' adottato nell'ultimo decennio in Svezia, Norvegia e Islanda, nel quale è reato acquistare prestazioni sessuali a pagamento e costituiscono reato tutte le attività di contorno alla prostituzione, ma non è punito l'offrire prestazioni sessuali a pagamento. In pratica si sceglie di punire il cliente (solitamente con un'ammenda<ref>[https://it.notizie.yahoo.com/svezia-premier-inasprire-pene-di-legge-contro-prostituzione-164602470.html Svezia, premier: Inasprire pene di legge contro prostituzione] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141129101802/https://it.notizie.yahoo.com/svezia-premier-inasprire-pene-di-legge-contro-prostituzione-164602470.html |data=29 novembre 2014 }}</ref>), ma non la prostituta, sull'assunto che questa sia la vittima del mercato della prostituzione e non l'artefice.
 
Il ''Modellomodello abolizionista'' considera la prostituzione come una attività non lecita e che non può essere oggetto di una normale attività commerciale, ma al tempo stesso non punita penalmente. Negli ordinamenti che adottano questo modello non costituisce reato il prostituirsi, ossia l'offrire prestazioni sessuali a pagamento (salvo che sia fatto nelle forme dell'adescamento), così come non costituisce reato l'acquistare prestazioni sessuali a pagamento. Sono invece punite penalmente le attività tipicamente associate alla prostituzione, quali lo sfruttamento, il reclutamento e il favoreggiamento.
Questo modello legislativo, che idealmente tenderebbe a estirpare il fenomeno della prostituzione senza far ricorso alla repressione penale a danno delle prostitute né dei clienti, si è affermato nel dibattito giuridico nel secondo dopoguerra. A livello di fonti internazionali, la "Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950" (ratificata dall'Italia con Legge 23 settembre 1966, n. 1173) è visibilmente ispirata alle politiche "abolizioniste". Il testo della Convenzione, infatti, impegna gli Stati aderenti a punire lo "sfruttamento della prostituzione di un'altra persona anche se consenziente", il "mantenimento, direzione o amministrazione o contributo a finanziare una casa chiusa". Mentre non richiede di punire la prostituzione in sé o il fruire di prostituzione.
 
Il ''Modellomodello regolamentarista'' considera la prostituzione come una attività del tutto lecita e liberamente esercitabile come una qualsiasi attività commerciale e ne regolamenta attentamente le forme di esercizio per assicurare che non vi siano fenomeni di sfruttamento o costrizione e per fare in modo che sia tutelata la dignità di chi si prostituisce. Anche nel modello regolamentarista chiaramente resta vietata la [[prostituzione minorile]] e resta intensamente punita sul piano penale qualsiasi forma di costrizione o coartazione.
Sul piano dei trattati internazionali, questo modello si presenta come coerente con i più recenti strumenti pattizi, il cui focus è incentrato sulla repressione di fenomeni come il ''trafficking'', più che sul vietare la prostituzione in quanto tale. In tal senso, il [[Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini]] adottato a Palermo nel 2000, non fa più riferimento alla repressione della prostituzione in quanto tale, ma alla repressione del traffico di esseri umani attraverso coercizione.