Caso degli emoderivati infetti: differenze tra le versioni

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Il '''caso degli emoderivati infetti''' è un caso giudiziario causato dalla messa in commercio, a partire dagli [[Anni 1970|anni settanta]], di [[Plasma (biologia)|plasma]] ed [[Emocomponente|emoderivati]] infetti prodotti da [[aziende farmaceutiche]] tra le quali la [[Bayer]]<ref name=nytimes_2003/> e la [[Baxter International|Baxter]]. In Italia è attualmente ancora in corso un processo per stabilire le responsabilità penali.
 
I principali contagiati dai virus delle [[Epatite virale|epatiti virali]] ([[Hepatitis B virus|HBV]] e [[Virus dell'epatite C|HCV]]) e dell'[[HIV]] sono i soggetti [[emofilia|emofilici]] che necessitano di infusioni di [[Coagulazione del sangue|fattori della coagulazione]] ([[Fattore VIII|fattore VIII]] e [[Fattore IX|fattore IX]]) ottenuti dal plasma umano. Secondo alcune stime, in [[Italia]] i decessi per infezione da emoderivati sono, al 2009, circa 2.600.
 
Il caso degli emoderivati infetti non è da confondere con lo [[Scandalo del sangue infetto|scandalo del sangue infetto]], sviluppatosi in contemporanea.
 
== Storia ==
Alcune [[case farmaceutiche]] immisero sul mercato plasma raccolto da individui ad alto rischio infettivo come carcerati, tossicodipendenti e persone con comportamenti sessuali a rischio e di conseguenza i farmaci [[Emocomponente|emoderivati]] ottenuti da quel plasma infettarono molte migliaia di persone in tutto il [[mondo]] con i virus dell'[[HIV]], dell'[[Epatite B|epatite B]] e dell'[[epatite C]].
 
Sebbene all'epoca non esistessero test specifici per rilevare la presenza dei virus [[HIV]] e [[Virus dell'epatite C|HCV]] ([[Epatite C|epatite C]]), la scelta delle case farmaceutiche di usare plasma da persone ad alto rischio venne ritenuta criminale. Inoltre, la [[Bayer]] e la [[Baxter International|Baxter]] continuarono la vendita del plasma anche dopo che lo scandalo venne reso pubblico e ritardarono il trattamento dei prodotti mediante tecniche di inattivazione virale quando queste vennero messe a punto.
 
Le case farmaceutiche [[Corruzione|corruppero]] o fecero pressioni sia su politici che sul personale sanitario per vendere i loro prodotti che anche all'epoca erano conosciuti per essere facilmente infetti con i virus dell'HIV e delle [[Epatite|epatiti]].<ref name="nytimes_2003" /><ref>{{Cita web|url=http://ahrp.org/bayer-documents-aids-tainted-blood-killed-thousands-of-hemophiliacs/|titolo=Bayer Documents: AIDS Tainted Blood Killed Thousands of Hemophiliacs|sito=Alliance for Human Research Protection|data=22 maggio 2003|lingua=en-US|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190222215048/http://ahrp.org/bayer-documents-aids-tainted-blood-killed-thousands-of-hemophiliacs/}}</ref><ref>{{Cita pubblicazione|autore=Deborah Josefson|data=14 giugno 2003|titolo=Haemophilia patients launch action against Bayer over contaminated blood products|rivista=British Medical Journal|volume=326|numero=7402|p=1286|lingua=en-GB|doi=10.1136/bmj.326.7402.1286-g|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1151015/|PMID=12805147}}</ref>
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== Normativa italiana ==
La normativa italiana in materia di raccolta di plasma e produzione di emoderivati è solamente in parte sovrapponibile rispetto a quella relativa alla raccolta di sangue, già vista in merito allo [[Scandalo del sangue infetto|scandalo del sangue infetto]].
 
La prima disposizione in materia di controlli sui donatori di sangue e plasma è la [[circolare]] del Ministero della Sanità n. 50 del 28 marzo 1966 che dispone che si eviti di procedere alla donazione nel caso in cui il donatore abbia avuto manifestazioni di [[epatite virale]] o sia stato a contatto con malati di epatite nei sei mesi precedenti. Inoltre, la circolare prescrive la verifica periodica delle [[transaminasi]] di tutti i donatori, verifica che deve essere effettuata anche su ogni donazione effettuata. Nel caso di valori fuori dal normale, il donatore deve essere sottoposto a ulteriori accertamenti e il sangue donato deve essere destinato solamente alla produzione di [[gammaglobuline]] o [[Albumina|albumine]] (il cui metodo di produzione si ritiene non comporti il rischio di diffusione di infezioni):<ref name=":02">{{Cita web|url=http://anadma.it/Archivio/2012/30-10-2012%20CronologiaMinisteriale.pdf|titolo=Cronologia Ministeriale|curatore=Pasquale Angeloni|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181221154636/http://anadma.it/Archivio/2012/30-10-2012%20CronologiaMinisteriale.pdf}}</ref> di conseguenza, un innalzamento delle transaminasi può essere [[Segno (medicina)|segno]] di un'infezione da virus epatitici, sebbene non siano disponibili test diretti per la ricerca dei virus dell'epatite.<ref name=":02" />
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Nell'aprile 1986 la direzione generale del servizio farmaceutico, attraverso una circolare indirizzata alle imprese produttrici, dispone che gli emoderivati devono essere preparati a partire da plasma negativo alla ricerca degli anticorpi anti-[[HTLV|HTLV-III]] e che il numero massimo di unità di plasma che vanno a costituire i lotti di lavorazione deve essere rispettato. Ancora una volta, non viene disposto il ritiro dal commercio dei prodotti ma viene solamente richiesto il numero di lotti di ciascun emoderivato e la sua data di presumibile esaurimento nel ciclo commerciale.<ref name=":02" />
 
Nel dicembre 1987, in una relazione a Ministro della Sanità, la direzione generale del servizio farmaceutico afferma che l'[[Istituto superiore di sanità|Istituto Superiore di Sanità]] ha ritenuto accettabili i metodi di inattivazione virale al calore secco e al calore umido proposti dalle imprese produttrici di emoderivati, facendo notare che il trattamento al calore umido è più efficace nella prevenzione dell'epatite non-A non-B (NANB, come inizialmente denominata l'[[Epatite C|epatite C]] causata dal virus [[Virus dell'epatite C|HCV]], non ancora scoperto)
 
Solamente con la legge n. 531 del 29 dicembre 1987 si ha un [[atto normativo]] propriamente detto con cui le unità sanitarie locali vengono obbligate a eseguire la determinazione della presenza del virus HIV nelle unità di sangue raccolte.<ref name=":02" />
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=== Indagini di Napoli ===
Le prime indagini si hanno a partire dal 1993 da parte dei procuratori Miller e Cordova<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 8704/93 del Tribunale di Napoli|rivista=|volume=|numero=}}</ref> <ref name=":12">{{Cita web|url=http://www.anadma.it/Archivio/2012/20-12-2012%20Relazione284.pdf|titolo=Relazione n. 284|autore=Nicola D'Ambrosio|sito=Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo|data=17 dicembre 2012|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181221170535/http://www.anadma.it/Archivio/2012/20-12-2012%20Relazione284.pdf}}</ref> e del [[Comando carabinieri per la tutela della salute|nucleo antisofisticazioni e sanità]] dei [[Arma dei Carabinieri|Carabinieri]] di Napoli in merito all'importazione dall'estero di plasma ed emoderivati in violazione delle normative vigenti, favorita da una serie di proroghe all'adozione di provvedimenti concesse dalla direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della Sanità di cui [[Duilio Poggiolini]] è il [[Direttore generale|direttore generale]].<ref name=":12" />
 
=== Indagini di Roma ===
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=== Processi di Trento ===
==== Fase preliminare ====
Le indagini hanno inizio nel maggio 1994 in seguito a un esposto presentato alla [[Procura della Repubblica|procura]] di Trento dall'ex giudice e [[Consiglio della provincia autonoma di Trento|consigliere provinciale]] [[Carlo Palermo]] relativo alla presenza, tra i centri trasfusionali in cui viene raccolto il plasma dai donatori e le imprese farmaceutiche che lo utilizzano per produrre emoderivati, di società di intermediazione che sarebbero in realtà delle [[Società di comodo|società di comodo]] che hanno lo scopo di nascondere operazioni in nero e pagamento di tangenti.<ref>{{Cita news|autore=Pierfrancesco Fedrizzi|url=https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/11/26/contagiati-per-un-giro-di-tangenti.html|titolo=Contagiati per un giro di tangenti|pubblicazione=La Repubblica|data=26 novembre 1999|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100417064814/https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/11/26/contagiati-per-un-giro-di-tangenti.html}}</ref><ref name=":8">{{Cita news|autore=Giorgio Cecchetti|url=https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1995/06/04/si-allarga-lo-scandalo-del-sangue-guzzanti.html|titolo=SI ALLARGA LO SCANDALO DEL SANGUE GUZZANTI: ' CAMBIAMO LA LEGGE'|pubblicazione=La Repubblica|data=4 giugno 1995|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190221133931/https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1995/06/04/si-allarga-lo-scandalo-del-sangue-guzzanti.html}}</ref><ref name=":10">{{Cita web|url=http://www.politrasfusi.it/pdf/appello-epidemia-dolosa.pdf|titolo=Dichiarazione di appello del Pubblico Ministero|sito=Associazione Politrasfusi Italiani|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20060507184035/http://www.politrasfusi.it/pdf/appello-epidemia-dolosa.pdf}}</ref>
 
Nel corso delle indagini per epidemia colposa<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 358/94 e poi n. 570/97 del Tribunale di Trento|rivista=|volume=|numero=}}</ref> vengono acquisite anche circa 500 [[Cartella clinica|cartelle cliniche]] di bambini emofilici infetti da [[Virus dell'epatite C|HCV]] e 399 cartelle cliniche di [[Militare|militari]] riformati per la stessa ragione che avevano fatto uso di emoderivati ([[Coagulazione del sangue|fattori della coagulazione]] i primi e principalmente [[Anticorpo|immunoglobuline]] [[Vaccino antitetanico|antitetaniche]] i secondi).<ref>{{Cita web|url=http://www.anadma.it/Archivio/2012/14-11-2012%20RelazionePerLaProcuraDiTrento.pdf|titolo=Aggiornamento del registro delle notizie di reato, verbale di conferimento dell'incarico e consulenza medico-legale|sito=A.NA.D.MA.|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181221164413/http://www.anadma.it/Archivio/2012/14-11-2012%20RelazionePerLaProcuraDiTrento.pdf}}</ref>
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A questo punto, i pubblici ministeri Giardina e Granero ritengono che la falsa [[compravendita]] Padmore-Sclavo sia prova della volontà di sottrarre alla distruzione come disposto dal ministro della Salute Garavaglia nel novembre 1993 i prodotti non testati, commercializzandoli in altri Stati con normative meno stringenti, e quindi chiedono il rinvio a giudizio per 25 indagati tra cui Guelfo e Paolo Marcucci per il reato di [[epidemia]] dolosa.<ref name=":10" /><ref name=":0" /><ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 12227/00 R.G.N.R. del Tribunale di Trento; n. 3602/01 e n. 5050/02 R.G. del GIP di Trento|rivista=|volume=|numero=}}</ref>
 
Nel 1999 viene presentata da parte dei pubblici ministeri una prima richiesta di [[Rinvio a giudizio|rinvio a giudizio]] ma, essendo viziata da [[Nullità (diritto)|nullità]] come eccepito dalle difese degli imputati, non viene accolta dal [[Giudice dell'udienza preliminare|giudice dell'udienza preliminare]].<ref>{{Cita web|url=http://www.politrasfusi.it/pagine/area-giuridica/processo-trento.htm|titolo=Trento. Sangue, processo in autunno|sito=Associazione Politrasfusi Italiani|urlarchivio=http://archive.is/DBdwj}}</ref> Dopo la presentazione della seconda richiesta di rinvio a giudizio, l'udienza preliminare si svolge il 26 luglio 2001.
 
Il giudice dell'udienza preliminare Flaim, mancando prove del comportamento [[Dolo|doloso]], il 12 luglio 2002 dispone 12 rinvii a giudizio per il reato di epidemia [[Colpa (diritto)|colposa]] (per assenza di controlli) a carico di:<ref name=":3">{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Fu "solo" epidemia colposa|rivista=Dono & Vita|volume=|numero=|url=http://www.anadma.it/doc/ProcessoDiTrentoENapoli.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181221203305/http://anadma.it/doc/ProcessoDiTrentoENapoli.pdf}}</ref><ref name=":13" />
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A carico degli imputati Tonsa, Degli Onofri e Grassi pende anche, in un diverso procedimento, l'accusa di furto aggravato per aver sottratto al Cardarelli, nel corso di diversi anni, circa 200 kg al mese di plasma e conferito poi al gruppo Marcucci.<ref name=":3" /><ref name=":4">{{Cita pubblicazione|autore=|data=27 dicembre 2007|titolo=Ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli|rivista=|volume=|numero=|url=https://www.personaedanno.it/dA/40e33a0007/allegato/AA_009893_resource1_orig.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190220233227/https://www.personaedanno.it/dA/40e33a0007/allegato/AA_009893_resource1_orig.pdf}}</ref>
 
Per i rimanenti 13 indagati (Paolo Marcucci, un dipendente della Farmabiagini e undici [[Primario (medicina)|primari]] trasfusionisti) viene pronunciata una [[Sentenza di non luogo a procedere|sentenza di non luogo a procedere]],<ref name=":3" /><ref name=":11">{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Sentenza di non luogo a procedere n. 322/02 del GUP di Trento, emessa il 12/07/2002|rivista=|volume=|numero=}}</ref> appellata dai pubblici ministeri limitatamente alle posizioni di Guelfo e Paolo Marcucci per [[epidemia]] [[Dolo|dolosa]], considerata la complessità del procedimento e l'esiguità dei termini per l'impugnazione della sentenza del [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]].<ref name=":10" />
 
Dall'istruttoria hanno quindi origine due stralci: uno relativo alle aziende del gruppo Marcucci (derivante dal decreto di rinvio a giudizio del giudice Flaim) e uno relativo all'operazione Padmore (derivante dall'accoglimento del ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Guelfo e Paolo Marcucci).
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Il filone giudiziario riguarda la lavorazione e commercializzazione di prodotti emoderivati da parte della Farmabiagini, dell'Aima Plasmaderivati e dell'Istituto Sierovaccinogeno Italiano (ISI) facenti parte del gruppo Marcucci.<ref name=":1" />
 
Secondo la richiesta di rinvio a giudizio, le parti offese sono 318<ref name=":13">{{Cita web|url=http://www.tribunaleditrento.it/ddg/indice1.htm|titolo=Decreto che dispone il giudizio|sito=Tribunale di Trento|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20021208123101fw_/http://www.tribunaleditrento.it/ddg/indice1.htm}}</ref> mentre secondo il capo d'imputazione dei [[Pubblico ministero|pubblici ministeri]], l'epidemia avrebbe causato 409 morti per [[AIDS]], 924 infettati da [[HIV]], 2142 infettati dal virus dell'[[Epatite C|epatite C]] e 443 infettati dal virus dell'[[Epatite B|epatite B]].<ref>{{Cita news|autore=Salvo Palazzolo|url=https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/12/13/poggiolini-devi-pagare.html?ref=search|titolo='Poggiolini devi pagare'|pubblicazione=La Repubblica|data=13 dicembre 2000|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190221163733/https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/12/13/poggiolini-devi-pagare.html}}</ref>
 
Dopo sei anni di indagini, il dibattimento ha inizio nel novembre 2002<ref name=":9">{{Cita libro|autore=Pino Pignatta|autore2=Stefano Bertone|titolo=Sangue e affari|anno=2004|editore=Fratelli Frilli Editori|p=194|ISBN=978-88-7563-034-8}}</ref> ma già l'8 aprile 2003 il tribunale dichiara la propria incompetenza territoriale per gran parte del processo, pronunciandosi a favore della richiesta di trasferimento del processo avanzata dalla difesa del gruppo Marcucci.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Sentenza n. 344/03 del Tribunale di Trento, emessa il 08/04/2003 e depositata il 23/04/2003.|rivista=|volume=|numero=}}</ref> Alla base della decisione vi è il fatto che la procura di Napoli era stata la prima a indagare sulle infezioni dovute alla somministrazione di sangue infetto,<ref name=":5">{{Cita web|url=http://www.lagev.org/parlano-di-noi/53-processo-di-trento|titolo=PROCESSO DI TRENTO|autore=Luca Petermaier|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151009070106/http://www.lagev.org/parlano-di-noi/53-processo-di-trento}}</ref> avendo il pubblico ministero di Napoli iscritto la notizia di reato nel luglio 1994 mentre quello di Trento solamente nel marzo 1995.<ref name=":9" />
 
A questo proposito, la procura di Trento si è sempre opposta (l'eccezione di incompetenza territoriale era infatti già stata avanzata in fase di [[Udienza preliminare|udienza preliminare]] e respinta dal [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]]) in quanto l'inchiesta di Napoli riguardava infezioni dovute a [[Trasfusione|trasfusioni]] infette e non alla lavorazione e commercializzazione di emoderivati prodotti da plasma infetto come nel caso di Trento.
 
Il processo, assieme alla corposa documentazione consistente in circa mille faldoni e un milione di pagine, viene così trasferito a Napoli.<ref name=":5" /> A Trento il procedimento prosegue solamente nei confronti dei Marcucci per l'operazione Padmore.
 
==== Stralcio "Padmore" ====
Il filone vede imputati Guelfo e Paolo Marcucci per il reato di epidemia colposa (per fatti avvenuti a partire dal marzo 1994 e fino al maggio 2005) per aver venduto alla Padmore plasma risultato essere infetto.<ref name=":1" /> Il procedimento deriva dall'impugnazione da parte dei pubblici ministeri<ref name=":10" /> della sentenza di non luogo a procedere del 12 luglio 2002,<ref name=":3" /><ref name=":11" /> ricorso accolto dalla [[Corte d'appello|corte d'appello]] che dispone il giudizio per il reato di epidemia colposa.
 
In dibattimento, Guelfo Marcucci afferma che la vendita del materiale era solamente un'operazione finanziaria di abbellimento dei bilanci della Sclavo così da non far emergere le perdite causate dal provvedimento cautelativo del novembre 1993 con cui il ministro della salute [[Mariapia Garavaglia]] ordina la distruzione di tutte le scorte di plasma non testato. Secondo Marcucci, non vi era quindi alcuna intenzione di mettere in commercio quei prodotti.