Cogitare et agere, sed non perficere: differenze tra le versioni

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Il [[Codice penale italiano]] rientra in questa tipologia. Esso regola la materia nell'art. 56 [[delitto tentato]] in cui stabilisce una pena, sia pure ridotta, in tutti i casi in cui ci sia la figura del delitto tentato<ref>{{cita|Mantovani, 2007|p. 224}}.</ref>, in ossequio ai princìpi di tassatività e di riserva di legge.
Nei sistemi a legalità formale, come quello italiano, si applica quindi il brocardo antico, poiché vi si impone, per la punibilità del [[tentativo]]: 1) una previsione espressa da parte della legge, che avviene attraverso la combinazione di questa norma generale con le disposizioni incriminatrici di parte speciale; 2) la tassativizzazione anche per i reati tentati, attraverso l'idoneità della condotta e la loro direzione non equivoca alla commissione del delitto<ref>Mantovani, ''Diritto penale'', Cedam, 1992, p. 426.</ref>.
 
==Note==