Cogitare et agere, sed non perficere: differenze tra le versioni
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Il [[Codice penale italiano]] rientra in questa tipologia. Esso regola la materia nell'art. 56 [[delitto tentato]] in cui stabilisce una pena, sia pure ridotta, in tutti i casi in cui ci sia la figura del delitto tentato<ref>{{cita|Mantovani, 2007|p. 224}}.</ref>, in ossequio ai princìpi di tassatività e di riserva di legge.
Nei sistemi a legalità formale, come quello italiano, si applica quindi il brocardo antico, poiché vi si impone, per la punibilità del
==Note==
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