Archivistica informatica: differenze tra le versioni
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==== Linee legislative dagli anni '90 agli anni 2010 ====
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{{Vedi anche|Codice dell'amministrazione digitale}}
La legislazione italiana sulla procedura informatica degli enti pubblici e statali, che dipende direttamente dalla [[Presidenza del Consiglio dei ministri|Presidenza del Consiglio dei Ministri]], recepì la necessità dell'utilizzo dell'informatica nei flussi documentari durante l'attività degli enti produttori statali già con la [[Legge]] 241/1990, intitolata ''Norme per il procedimento amministrativo"'', tra cui vi sono disposizioni relative alla [[
Il CAD, nato dall'esigenza di dare una base legislativa alla procedura di produzione e conservazione della documentazione informatica da parte delle pubbliche amministrazion nell'ottica dell'''[[Amministrazione digitale|E governement]]''<ref name=":2">{{Cita|Carucci-Guercio|p. 255}}: «'''''E government''''': processo di informatizzazione e di razionalizzazione dei servizi pubblici finalizzato ad assicurare il miglioramento dell'azione della pubblica amministrazione».</ref> e di avvicinare così i fruitori ai servizi emanati dallo [[Stato]]<ref>{{Cita|Carucci-Guercio|p. 253}}</ref>, è il frutto di un percorso normativo che si è confrontato con l’introduzione delle nuove tecnologie per la produzione documentale ed è inevitabilmente legato alla normativa che ha sulla produzione,
* L. 241/1990 già ricordata in precedenza
*Il [[Decreto del presidente della Repubblica|DPR]] 445/2000, concernente le “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, in cui si stabilische che in un ente vi deve esserci un archivista professionista che gestisca i flussi di gestione documentale.
*Il D.Lgs. 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, aggiornato col [[Regolamento dell'Unione europea|Regolamento UE]] 679/2016.
Infine bisogna ricordare che il CAD, composto da 92 [[Articolo (legge)|articoli]] ripartiti in 10 sezioni per argomento, non è l'unico ''corpus'' legislativo in materia del funzionamento della pubblica amministrazione in Italia.
=== Il Documento elettronico ===
Il documento elettronico, inteso come ««la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»<ref name=":1" />, è l'oggetto di studio da parte dell'archivistica informatica e, secondo quanto normato dall'articolo 23 ''bis'' del CAD, tale documento ha lo stesso valore giuridico-probatorio del rispettivo documento analogico<ref name=":2" />. Perché tale documento sia considerato valido dal punto di vista legale sono necessari alcuni elementi fondamentali stabiliti dalla legge:
* Dev'essere sottoscritto con firma digitale.
* Dev'essere dotato di segnatura di [[Registro di protocollo|protocollo]] di cui all’articolo 55 del DPR 445/2000.
* Deve dichiarare la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD.
* Dev'essere trasmesso attraverso sistemi di posta elettronica certificata ([[Posta elettronica certificata|PEC]]) di cui al DPR 11 febbraio 2005, n. 68.
== Note ==
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