Archivistica informatica: differenze tra le versioni
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==== Elementi fondamentali ====
Il documento digitale, inteso come ««la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»<ref>{{Cita|Carucci-Guercio|p. 262}}, definizione ripresa dal DPR 445/2000, art. 1, comma 1, lettera ''p''</ref>, è l'oggetto di studio da parte dell'archivistica informatica e, secondo quanto normato dall'articolo 23 ''bis'', [[Comma (legge)|comma]] 1 del CAD, tale documento ha lo stesso valore giuridico-probatorio del rispettivo documento analogico<ref>{{Cita|CAD|art. 23 ''bis'', comma 1}}:{{Citazione|I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.}}</ref>. Perché tale documento sia considerato valido dal punto di vista legale sono necessari alcuni elementi fondamentali stabiliti dalla legge:
* Dev'essere sottoscritto con ''[[Firma digitale|firma digitale]]'', ovvero:
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* Deve dichiarare la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD.
* Dev'essere trasmesso attraverso sistemi di posta elettronica certificata ([[Posta elettronica certificata|PEC]]) di cui al DPR 11 febbraio 2005, n. 68.
{{Approfondimento|titolo=I formati nella pubblica amministrazione|contenuto=Per [[formato]] si intende «''modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico; comunemente è identificato attraverso l’estensione del [[file]]''»<ref>{{Cita|DPCM 13/11/2014|Glossario}}. Per quanto riguarda la definizione di file, si può definire un documento ordinato secondo una sequenza di [[bit]].</ref>.
Per quanto riguarda il formato utilizzato per la creazione di un documento elettronico nella pubblica amministrazione, esso deve avere una serie di caratteristiche che sono riscontrabili nel formato [[PDF/A]], ossia: 1) non proprietà; 2) apertura; 3) essere standard; 4) essere trasparente; 5) essere portabile; 6) deve essere diffuso; 7) deve essere robusto per la conservazione del file; 8) dev'essere riproducibile}}
==== La sua realizzazione ====
Il documento informatico, secondo quanto è stabilito dal DPCM 13/11/2014, è prodotto mediante una delle seguenti principali modalità<ref>{{Cita|DPCM 13/11/2014|art. 3}}</ref>:
* «Tramite l’utilizzo di appositi strumenti [[software]]».
* Tramite «l'acquisizione di un documento informatico per via [[telematica]] o su [[Supporto di memoria|supporto informatico]], acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico».
* Tramite la «registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente».
* Tramite la «generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica».
=== Il protocollo informatico ===
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== Note ==
<br /><references />▼
=== Esplicative ===
<references group="N" />
=== Bibliografiche ===
== Bibliografia ==
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* {{Cita web|url=https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/|titolo=Codice dell’amministrazione digitale|editore=[[Agenzia per l'Italia digitale|AgID]]|cid=CAD|accesso=16 marzo 2019}}
* {{Cita web|url=https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/09/legge-sul-procedimento-amministrativo|titolo=Legge 241/1990|editore=Altalex|cid=Legge 241/1990|accesso=16 marzo 2019}}
*{{Cita web|url=https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/regole_tecniche/dpcm_13_11_2014.pdf|titolo=DPCM 13/11/2014|editore=AgID|cid=DPCM 13/11/2014|accesso=16 marzo 2019}}
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