Archivistica informatica: differenze tra le versioni
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==== Linee legislative dagli anni '90 agli anni 2010 ====
===== Dalla legge 241/1990 al CAD (D. lgs. 82/2005) =====
{{Vedi anche|Codice dell'amministrazione digitale}}
La legislazione italiana sulla procedura informatica degli enti pubblici e statali, che dipende direttamente dalla [[Presidenza del Consiglio dei ministri|Presidenza del Consiglio dei Ministri]], recepì la necessità dell'utilizzo dell'informatica nei flussi documentari durante l'attività degli enti produttori statali già con la [[Legge]] 241/1990, intitolata ''Norme per il procedimento amministrativo"'', tra cui vi sono disposizioni relative alla [[firma digitale]], come l'art. 15, comma 2-''bis''<ref>{{Cita|Legge 241/1990}}</ref>, aggiunto in seguito all'emanazione del [[Codice dell'amministrazione digitale]] (il CAD) tramite il [[Decreto legislativo|D. lgs.]] 82/2005.
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Il CAD, nato dall'esigenza di dare una base legislativa alla procedura di produzione e conservazione della documentazione informatica da parte delle pubbliche amministrazion nell'ottica dell'''[[Amministrazione digitale|E governement]]''<ref name=":2">{{Cita|Carucci-Guercio|p. 255}}: «'''''E government''''': processo di informatizzazione e di razionalizzazione dei servizi pubblici finalizzato ad assicurare il miglioramento dell'azione della pubblica amministrazione».</ref> e di avvicinare così i fruitori ai servizi emanati dallo [[Stato]]<ref>{{Cita|Carucci-Guercio|p. 253}}</ref>, è il frutto di un percorso normativo che si è confrontato con l’introduzione delle nuove tecnologie per la produzione documentale ed è inevitabilmente legato alla normativa che ha sulla produzione, sull’ordinamento e sulla conservazione dei documenti<ref group="N">Proprio perché legato alla normativa, facendo riferimento a quanto descritto nel paragrafo "Premesse", il CAD è stato più volte aggiornato nel corso degli anni tramite vari [[Decreto ministeriale|DPCM]] nel 2013 e tramite il D. lgs. 217/2007).</ref>. Il percorso per la legiferazione del CAD consiste nel seguente ''iter'' legislativo:
*
*'''Il [[Decreto del presidente della Repubblica|DPR]] 445/2000''', concernente le “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, in cui si stabilische che in un ente vi deve esserci un archivista professionista che gestisca i flussi di gestione documentale.
*Il '''D.Lgs. 196/2003''': “Codice in materia di protezione dei dati personali”, aggiornato col [[Regolamento dell'Unione europea|Regolamento UE]] 679/2016.
Infine bisogna ricordare che il CAD, composto da 92 [[Articolo (legge)|articoli]] ripartiti in 10 sezioni per argomento, non è l'unico ''corpus'' legislativo in materia del funzionamento della pubblica amministrazione in Italia.
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===== Il processo di "dematerializzazione" =====
Come si è potuto notare dai vari interventi legislativi, nel corso degli anni '90 la normativa italiana in materia archivistica ha cominciato ad adottare un procedimento per raggiungere la "dematerializzazione" degli archivi, ovvero sostituire gli archivi analogici, tradizionali, con quelli informatici, anche per sopperire alla pressante mancanza di spazi e di depositi per la sedimentazione delle unità documentarie<ref>{{Cita|Bertini|p. 109}}; {{Cita|Valacchi|p. 31; p. 41}}</ref>. Tale processo, avviato precisamente nel 1997 e "terminato" con l'emanazione del CAD col D. lgs. 82/2005, ha previsto, tra le altre cose, anche la sostituzione del protocollo cartaceo con quello informatico (D. lgs. 428/1998) da parte delle pubbliche amministrazioni<ref>{{Cita|Bertini|p. 109}}</ref>.
=== I DPCM ===
Tra il 2013 e il 2014, la [[Presidenza del Consiglio dei ministri]] ha emanato una serie di ''Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri'' (DPCM) riguardanti la corretta gestione dei documenti digitali:
* '''DPCM 3/12/2013''' “Regole tecniche per il protocollo informatico”
* '''DPCM 3/12/2013''' “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione”
* '''DPCM 13/11/2014''' “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”.
== Gestione, formazione e conservazione del documento digitale ==
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* Deve dichiarare la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD.
* Dev'essere trasmesso attraverso sistemi di posta elettronica certificata ([[Posta elettronica certificata|PEC]]) di cui al DPR 11 febbraio 2005, n. 68.
{{Approfondimento|titolo=I formati nella pubblica amministrazione|dim-testo=|contenuto=Per [[formato]] si intende «''modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico; comunemente è identificato attraverso l’estensione del [[file]]''»<ref>{{Cita|DPCM 13/11/2014|Glossario}}. Per quanto riguarda la definizione di file, si può definire un documento ordinato secondo una sequenza di [[bit]].</ref>.
Per quanto riguarda il formato utilizzato per la creazione di un documento elettronico nella pubblica amministrazione, esso deve avere una serie di caratteristiche che sono riscontrabili nel formato [[PDF/A]], ossia<ref>{{Cita|DPCM 13/11/2014|Formati, capitolo 3}}</ref>: 1)
==== La sua realizzazione ====
Il documento informatico, secondo quanto è stabilito dal '''DPCM 13/11/2014''', è prodotto mediante una delle seguenti principali modalità<ref>{{Cita|DPCM 13/11/2014|art. 3}}</ref>:
* «Tramite l’utilizzo di appositi strumenti [[software]]».
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