Archivistica informatica: differenze tra le versioni

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Per '''archivistica informatica''' si intende quella scienza legata alla gestione di un archivio che combina i principi della scienza archivistica con i nuovi strumenti digitali che hanno comportato, tra gli anni '80 e gli anni '90, alla [[Rivoluzione digitale|rivoluzione digitale]]. L'archivistica informatica, come l'archivistica, ha per oggetto il documento che, in questo caso, è definito come «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»<ref>{{Cita|CAD|Art. 1, comma 1, lettera ''p''}}</ref>.
 
== Storia ==
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=== «Archivi&Computer» e le reazioni degli archivisti italiani negli anni '90 ===
La questione della relazione tra informatica e archivi giunse sul panorama italiano grazie alla pubblicazione della rivista «Archivi & computer» a partire dal 1991, anche se gli archivisti italiani avevano cominciato a discutere della relazione tra questi due mondi nel Convegno «Informatica e Archivi», tenutosi a Torino nel 1985<ref name=":0">{{Cita|Mombelli Castracane|p. 297}}</ref>. Inizialmente, tale connubio informatica-archivi suscitò dei dubbi nel mondo archivistico. Per esempio, Mirella Mombelli Castracane si dimostrava dubbiosa sull'applicazione dell'informatica nella gestione dei fondi in quanto c'era il rischio di «porre in discussione uno dei cardini della dottrina archivistica, vale a dire proprio il concetto di archivio» in quanto può «modifica[re]...la struttura archivistica d'origine»<ref name=":0" />, rompendo così il [[Vincolo archivistico|vincolo]] e le basi del [[Francesco Bonaini#Il metodo storico|metodo storico]]. Il problema, dunque, consisterebbe nella fase dell'[[Archivio corrente|archivio corrente]], e non tanto per quanto riguarda invece [[Archivio storico|quello storico]]<ref>{{Cita|Mombelli Castracane|p. 298}}</ref>.
 
In realtà, tale problematica non sussiste, in quanto nella fase corrente (specialmente nella fase di protocollazione e di classificazione) l'archivio digitale mantiene sempre un vincolo tra i documenti prodotti o ricevuti. Inoltre, si cominciò a porsi delle domande relative alla funzione che gli strumenti informatici potevano avere non soltanto per le amministrazioni pubbliche, ma anche per la conservazione a lungo periodo di molti documenti antichi e preziosi tramite l'attività della digitalizzazione.
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La legislazione italiana sulla procedura informatica degli enti pubblici e statali, che dipende direttamente dalla [[Presidenza del Consiglio dei ministri|Presidenza del Consiglio dei Ministri]], recepì la necessità dell'utilizzo dell'informatica nei flussi documentari durante l'attività degli enti produttori statali già con la [[Legge]] 241/1990, intitolata ''Norme per il procedimento amministrativo"'', tra cui vi sono disposizioni relative alla [[firma digitale]], come l'art. 15, comma 2-''bis''<ref>{{Cita|Legge 241/1990}}</ref>, aggiunto in seguito all'emanazione del [[Codice dell'amministrazione digitale]] (il CAD) tramite il [[Decreto legislativo|D. lgs.]] 82/2005.
 
Il CAD, nato dall'esigenza di dare una base legislativa alla procedura di produzione e conservazione della documentazione informatica da parte delle pubbliche amministrazion nell'ottica dell'''[[Amministrazione digitale|E governement]]''<ref name=":2">{{Cita|Carucci-Guercio|p. 255}}: «'''''E government''''': processo di informatizzazione e di razionalizzazione dei servizi pubblici finalizzato ad assicurare il miglioramento dell'azione della pubblica amministrazione».</ref> e di avvicinare così i fruitori ai servizi emanati dallo [[Stato]]<ref>{{Cita|Carucci-Guercio|p. 253}}</ref>, è il frutto di un percorso normativo che si è confrontato con l’introduzione delle nuove tecnologie per la produzione documentale ed è inevitabilmente legato alla normativa che ha sulla produzione, sull’ordinamento e sulla conservazione dei documenti<ref group="N">Proprio perché legato alla normativa, facendo riferimento a quanto descritto nel paragrafo "Premesse", il CAD è stato più volte aggiornato nel corso degli anni tramite vari [[Decreto ministeriale|DPCM]] nel 2013 e tramite il D. lgs. 217/2007).</ref>. Il percorso per la legiferazione del CAD consiste nel seguente ''iter'' legislativo:
 
*'''L. 241/1990''' già ricordata in precedenza
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Il documento digitale, inteso come ««la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»<ref>{{Cita|Carucci-Guercio|p. 262}}, definizione ripresa dal DPR 445/2000, art. 1, comma 1, lettera ''p''</ref>, è l'oggetto di studio da parte dell'archivistica informatica e, secondo quanto normato dall'articolo 23 ''bis'', [[Comma (legge)|comma]] 1 del CAD, tale documento ha lo stesso valore giuridico-probatorio del rispettivo documento analogico<ref>{{Cita|CAD|art. 23 ''bis'', comma 1}}:{{Citazione|I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.}}</ref>. Perché tale documento sia considerato valido dal punto di vista legale sono necessari alcuni elementi fondamentali stabiliti dalla legge:
 
* Dev'essere sottoscritto con ''[[Firma digitale|firma digitale]]'', ovvero:
{{Citazione|un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.|{{Cita|CAD|Art.1, comma 1, lettera ''s''}}}}
 
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{{Approfondimento|titolo=I formati nella pubblica amministrazione|dim-testo=|contenuto=Per [[formato]] si intende «''modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico; comunemente è identificato attraverso l’estensione del [[file]]''»<ref>{{Cita|DPCM 13/11/2014|Glossario}}. Per quanto riguarda la definizione di file, si può definire un documento ordinato secondo una sequenza di [[bit]].</ref>.
 
Per quanto riguarda il formato utilizzato per la creazione di un documento elettronico nella pubblica amministrazione, esso deve avere una serie di caratteristiche che sono riscontrabili nel formato [[PDF/A]], ossia<ref>{{Cita|DPCM 13/11/2014|Formati, capitolo 3}}</ref>:  1) dev'essere '''libero''';  2) dev'essere '''aperto''', ossia che può essere utilizzato da chiunque abbia interesse nell'usarlo; 3) essere '''standard'''; 4) essere trasparente; 5) essere '''portabile''', ovvero facilmente trasportabile su piattaforme differenti; 6) deve essere '''diffuso''', ossia il più impiegato dal numero maggiore possibile di persone; 7) deve essere '''robusto''' per la conservazione del file; 8) dev'essere '''riproducibile'''.|allineamento=|larghezza=470px}}
 
==== La sua realizzazione ====
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# L'identificazione dell'amministrazione che ha formato o a cui viene spedito il documento.
# Deve garantire la creazione di un numero univoco che sia associato al documento stabilmente ([[Numero di protocollo|numero di protocollo]] ''progressivo'' o ''analitico''). Il sistema di protocollo informatico, pertanto, non può cambiarlo.
# La presenza del [[mittente]] e del [[destinatario]].
# La presenza della data e dell'ora in cui è stato prodotto/ricevuto quell'atto, la quale verrà registrata .