Revoca (processo penale): differenze tra le versioni

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*Revoca dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione delle condanne civili (art. 600 c.p.p.).
*Revoca della sentenza per [[revisione (ordinamento penale italiano)|revisione]] (art. 637 c.p.p.) o per [[abolizione del reato]] (art. 673 c.p.p.)
*Revoca della [[sospensione condizionale della pena]], della [[grazia (diritto)|grazia]] o dell'[[amnistia]] o dell'[[indulto]] condizionati e della [[non menzione della condanna nel casellario giudiziale]] (art. 674 c.p.p.)
*Revoca della condanna percuniaria (art.47 disp. att. c.p.p.).