Stipulatio: differenze tra le versioni
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La stipulatio trovò utilizzo in una moltitudine di casi, ad esempio in casi di costituzione e/o restituzione di dote, in casi in cui bisognava assicurare la presenza del convenuto in un processo, in casi in cui si doveva sostituire una obbligazione con un'altra (novazione) etc.<ref>{{cita|Lovato, 2014|pp. 453, 463}}.</ref> 
Inizialmente la stipulatio ha un forte carattere formale (utilizzo di parole precise) e una forma assolutamente orale alla quale poi venne affiancata una forma scritta inizialmente a titolo di pura funzione probatoria, con l'avvento dell'epoca Postclassica/Giustinianea il formalismo grazie a imperatori come Leone venne meno; Leone stesso infatti spiegò che era pronto ad accettare ogni tipo di stipulatio che non impiegasse parole solenni e formali purché fosse comunque in grado, tramite queste, di far comprendere la causa del negozio stesso.<ref>{{cita|Lovato, 2014|pp. 462-463}}.</ref> La forma scritta di questo negozio giuridico divenne sempre più importante spinta anche dalle ideologie interne agli imperi tra cui si ricordano quella ellenistica che aiutarono l'utilizzo della scrittura in contratti puramente orali (''obligationes verbis contractae'') come questo; [[Giustiniano I|Giustiniano]] stesso parve convinto dell'utilizzo sempre più affermato della scrittura in epoca Postclassica.<ref>{{cita|Lovato, 2014|pp. 458-460, 463}}.</ref> 
Oltre alle ''stipulationes convenzionali'', nate dall'accordo delle parti, ve ne sono altre ''legali'' cioè predisposte dal [[pretore (storia romana)|pretore]] (dette anche "stipulazioni pretorie" ): un esempio è la cosiddetta ''[[cautio damni infecti]]'', a tutela del proprietario per l'eventuale danno temuto. 
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