Interpello: differenze tra le versioni

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Dal punto di vista dottrinale, si distingue di regola tra interpelli obbligatori ed interpelli facoltativi. Nondimeno, recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la possibilità al contribuente di fornire la prova contraria anche in assenza di proposizione dell'interpello disapplicativo, che, secondo la tesi erariale, doveva ritenersi obbligatorio (sul punto: [http://www.studiotributariodlp.it/index.php/sentenze-giurisprudenza/item/333-interpello-disapplicativo-societa-comodo-non-necessario Corte di Cassazione, n. 7402 del 15 marzo 2019]: “in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) questa Corte, ha già avuto modo di affermare che la prova della sussistenza del diritto alla disapplicazione della normativa antielusiva può essere fornita anche al di fuori della procedura prevista dalla combinazione dell'art. 30 comma 4bis, I. 724/1994 e dell'art. 37 bis d.P.R. 600 del 1973 e dunque anche in sede processuale (cfr. Cass., n. 17010 del 12/05/2012; Cass., n. 18807 del 2017).
 
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== Modalità di presentazione ==
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=== Interpello disapplicativo ===
L'interpello cosiddetto ''disapplicativo'' è previsto dall'art. 37-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Mediante tale interpello, il contribuente può chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva speciale. L'art. 37-bis è stato abrogato.
 
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==Voci correlate==