Crowdfunding: differenze tra le versioni
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Il termine ''crowdfunding'' trae la propria origine dallo [[crowdsourcing]] o sviluppo collettivo di un prodotto. Il finanziamento collettivo si può riferire a iniziative di qualsiasi genere, dall'aiuto in occasione di tragedie umanitarie al sostegno all'arte e ai [[beni culturali]], al [[giornalismo partecipativo]], fino all'[[imprenditoria]] innovativa e alla [[ricerca scientifica]]. Il finanziamento collettivo è spesso utilizzato per promuovere l'innovazione e il [[cambiamento sociale]], abbattendo le barriere tradizionali dell'investimento finanziario. Negli ultimi anni sempre più spesso è stato invocato come una sorta di panacea per tutti i mali e un'ancora di salvezza per le economie colpite dalla crisi finanziaria.<ref>Ilya Pozin, "Crowdfunding: Saving the U.S. Economy [Infographic], ''Forbes'', 28 June 2012, http://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2012/06/28/crowdfunding-saving-the-u-s-economy-infographic/</ref>
Il [[web]] è solitamente la piattaforma che permette l'incontro e la collaborazione dei soggetti coinvolti in un progetto di crowdfunding. Secondo il ''Framework for European Crowdfunding'', «l'ascesa del crowdfunding negli ultimi dieci anni deriva dal proliferare e dall'affermarsi di applicazioni web e di servizi mobile, condizioni che consentono a imprenditori, imprese e creativi di ogni genere di poter dialogare con la ''crowd ''per ottenere idee, raccogliere soldi e sollecitare input sul prodotto o servizio che hanno intenzione di proporre».<ref>De Buysere, K., Gajda, O., Kleverlaan, R., Marom, D. (2012) ''A Framework for European Crowdfunding'', http://evpa.eu.com/wp-content/uploads/2010/11/European_Crowdfunding_Framework_Oct_2012.pdf {{
</ref>
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=== Finanziamento sotto forma di capitale di rischio ===
Il finanziamento sotto forma di capitale di rischio, anche detto ''[[equity crowdfunding]]'', è una modalità di finanziamento che consente a società non quotate di raccogliere risorse finanziarie dal pubblico a fronte di quote azionarie. Secondo la definizione adottata da [[Consob]]: «Si parla di ''equity-based crowdfunding'' quando tramite l'investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.»<ref>{{Cita web|autore = Consob|url = http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/crowdfunding/index.html#c1|titolo = EQUITY CROWDFUNDING: COSA DEVI ASSOLUTAMENTE SAPERE PRIMA DI INVESTIRE IN UNA "START-UP INNOVATIVA" TRAMITE PORTALI ON-LINE|accesso = |data = |urlmorto = sì|urlarchivio = https://web.archive.org/web/20141217131302/http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/crowdfunding/index.html#c1|dataarchivio = 17 dicembre 2014}}</ref>
Tipicamente la presentazione delle richieste di finanziamento è effettuata attraverso piattaforme web che promuovono le iniziative presso i propri utenti e consentono loro di investire importi anche minimi. L'attività delle piattaforme, proprio perché rivolta ad un pubblico di potenziali investitori non necessariamente qualificati, assume i contorni della sollecitazione del pubblico risparmio e dunque si presta ad essere regolamentata nell'ambito [[MiFID]]. In alcuni paesi l'organo di vigilanza finanziaria regolamenta la materia caso per caso, come accade per esempio in Regno Unito.
In Italia Consob ha emanato un apposito regolamento<ref>{{Cita web|autore = CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa|url = http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2013/d18592.htm|titolo = Delibera n. 18592 -Adozione del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni|accesso = |data = |urlmorto = sì|urlarchivio = https://web.archive.org/web/20141229141255/http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2013/d18592.htm|dataarchivio = 29 dicembre 2014}}</ref> nel giugno 2013 che consente a chi ne abbia i requisti e previa autorizzazione dello stesso organo di vigilanza, di gestire piattaforme di finanziamento sotto forma di capitale di rischio. Queste piattaforme possono pubblicare le offerte di sottoscrizione dell'investimento, a condizione che gli offerenti<ref>{{Cita web|autore = Consob|url = http://www.consob.it/documents/46180/46181/Crowdfunding_20151203.pdf/facc1231-5bff-4f2c-94ff-ea388d5c78dc|titolo = Consultazione pubblica revisione regolamento 18592|accesso = |data = }}</ref> rientrino nelle seguenti categorie: start-up innovative, PMI innovative, OICR e società che investono prevalentemente in startup o PMI innovative.<ref>{{Cita web|autore = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|url = http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/25/15A02336/sg|titolo = decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 cosiddetto ''Investment Compact''|accesso = |data = }}</ref>
=== Finanziamento collettivo per prestito ===
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* {{Collegamenti esterni}}
;Riferimenti istituzionali
* {{cita web | 1 = http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2013/d18592.htm | 2 = Regolamento Consob su Equity Crowdfunding | accesso = 17 dicembre 2014 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20141229141255/http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2013/d18592.htm | dataarchivio = 29 dicembre 2014 | urlmorto = sì }}
* {{cita web | 1 = http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/crowdfunding/index.html | 2 = Tutorial Consob su Equity Crowdfunding | accesso = 17 dicembre 2014 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20141217131302/http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/crowdfunding/index.html | dataarchivio = 17 dicembre 2014 | urlmorto = sì }}
* {{cita web|url=http://www.consob.it/main/documenti/intermediari/portali/gestori_portali.xml?xsl=gest_ord.xsl&%3bsymblink=/main/intermediari/cf_gestori/link_sezione_ordinaria.html|titolo=Registro delle piattaforme di equity crowdfunding autorizzate da Consob|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20170617221752/http://www.consob.it/main/documenti/intermediari/portali/gestori_portali.xml?xsl=gest_ord.xsl&%3Bsymblink=%2Fmain%2Fintermediari%2Fcf_gestori%2Flink_sezione_ordinaria.html|dataarchivio=17 giugno 2017}}
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